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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1212/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso Ici per l'anno 2005 relativo a terreni per un importo di € 200.961,48. La controversia verte sul valore venale attribuito ai terreni inseriti nel Comprensorio direzionale orientale tiburtino e oggetto di procedura espropriativa (L. n.396/1990), in particolare: 1) se e in quale misura il mancato perfezionamento della convenzione (attribuzione di cubatura in cambio di cessione gratuita) dovesse ridurre il valore imponibile; 2) la correttezza della determinazione del valore unitario adottata dall'Agenzia del Territorio rispetto alla perizia di parte che indicava circa la metà della superficie destinata a verde e strade; 3) la tassazione dell'intera superficie senza esclusione delle aree destinate a viabilità e verde; 4) la mancanza di ricalcolo del quantum dell'imposta e delle sanzioni dopo la riduzione del valore disposta in primo grado (CTP).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (primo e quarto motivo ritenuti fondati; secondo e terzo assorbiti), ha cassato la sentenza della Commissione Regionale Tributaria del Lazio n. 4992/16 e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il riesame dei profili accoglimenti. La Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata non ha indicato i criteri e i parametri adottati per la determinazione del valore venale in violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, non ha adeguatamente motivato la riduzione "equitativa" del 20% e non ha effettuato gli accertamenti concreti richiesti riguardo alle porzioni destinate a verde o a strade. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 15 dicembre 1990, n. 396

    Disciplina gli interventi per Roma (Sistema direzionale orientale) e prevede la possibilità di acquisizione/exproprio dei terreni e la facoltà del privato di cedere gratuitamente le aree con la facoltà di ottenere cubatura in cambio mediante convenzione; tale status incide sul valore dei beni ma non sostituisce i criteri di valutazione previsti dalla normativa fiscale.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Normativa processuale tributaria richiamata in relazione ai motivi di impugnazione e alle norme di rito: la ricostruzione delle doglianze muove anche dalla presunta violazione delle norme procedurali (artt. 1, 2, 35 citati).

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI), art. 5, comma 5

    "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 10 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"

    La Corte ha affermato che i criteri elencati sono tassativi e devono essere applicati e motivati esplicitamente dal giudice del merito quando determina il valore venale; il mancato richiamo dei parametri rende la motivazione insufficiente.

  • Codice di procedura civile, artt. 113, 115, 116

    Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alla necessita' di conformita' del procedimento decisionale ai criteri probatori e motivazionali previsto dal processo civile (valutazione delle prove, perizie e motivazione).

Massime di principio

  • Quando terreni sono coinvolti in procedure espropriative o in piani che prevedono l'assegnazione di cubatura tramite convenzione, il mancato perfezionamento della convenzione può ridurre il valore venale imponibile: l'incremento di valore derivante dalla riqualificazione urbanistica è spesso solo parziale fino al perfezionamento degli atti.
  • Per la determinazione del valore venale ai fini Ici va obbligatoriamente applicato e motivato l'elenco di parametri dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi di mercato). Un giudice che non espliciti i parametri impiegati espone la decisione a cassazione.
  • La mera affermazione che la superficie complessiva "concorre indistintamente" al calcolo della volumetria non basta: per le porzioni destinate a verde o viabilità occorre un accertamento concreto sull'effettiva edificabilità, sulla realizzazione delle opere e sulla destinazione d'uso, per valutare se e come incidano sul valore imponibile.
  • Se il giudice del merito modifica il valore imponibile — anche in senso incrementativo o diminutivo — deve procedere al ricalcolo del quantum (imposta, sanzioni e interessi); la decisione che si limita all'accertamento dell'an senza il computo del quantum può essere censurata.
  • Le perizie di parte non possono essere escluse con motivazioni generiche: devono essere valutate nel merito e confrontate con le stime ufficiali dell'Agenzia del Territorio, e il giudice deve spiegare i motivi della preferenza dell'una rispetto all'altra.
  • In presenza di dubbi o di motivazione insufficiente sulla determinazione del valore o sull'assoggettabilità di specifiche aree, la Cassazione tende a cassare con rinvio per consentire un nuovo esame di merito adeguatamente motivato.

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