Cassazione Penale, Ordinanza n. 40292/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 17/12/2024 deducendo tre censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione di una pena sostitutiva tra quelle previste dall'art. 20-bis c.p. (pena pecuniaria sostitutiva, lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare). La Corte osserva che la decisione di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando l'abitualità della condotta desunta dai numerosi precedenti penali, anche della stessa indole, e aveva negato sia le attenuanti generiche sia la pena sostitutiva sulla base di una motivazione ritenuta congrua e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: quanto all'art. 131-bis c.p., ha considerato corretta la valorizzazione dell'abitualità della condotta e dei precedenti penali; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il diniego fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi e sui precedenti penali; quanto alle pene sostitutive, ha giudicato conforme a diritto il diniego motivato sulla base dei precedenti penali e della prognosi sfavorevole in ordine alla finalità rieducativa, al rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è valutata dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p. ed è esclusa, nel caso concreto, dall'abitualità della condotta e dai numerosi precedenti penali, anche della stessa indole.
I criteri di commisurazione della pena sono il parametro attraverso cui si valuta la particolare tenuità del fatto.
Le pene sostitutive possono essere negate quando i precedenti penali dell'imputato rendano sfavorevole la prognosi sulla funzione rieducativa, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'adempimento delle prescrizioni.
Massime di principio
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- L'abitualità della condotta, desumibile da numerosi precedenti penali anche della stessa indole, è ragione ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo anche quando sia motivato dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; i precedenti penali possono costituire elemento valorizzabile in senso negativo.
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta facendo riferimento ai precedenti penali, purché da tale valutazione emergano elementi negativi specifici sulla prognosi di rieducazione, rischio di recidiva e rispetto delle prescrizioni.
- Quando tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40278/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40279/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40280/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40281/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40282/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40283/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →