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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34168/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 12 marzo 2026 della Corte d’appello di Lecce, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva riconosciuto la continuazione tra alcuni reati oggetto di condanna, ma l’aveva esclusa per quelli indicati ai numeri 3) e 4) dell’ordinanza. Il giudice dell’esecuzione aveva motivato l’esclusione valorizzando il notevole intervallo temporale tra i fatti, ritenuto, anche in rapporto alla natura dei reati, indicativo di finalità e spinte delittuose diverse. Il ricorrente ha contestato tale valutazione facendo leva soprattutto sull’omogeneità dei reati e sul fatto che fossero stati commessi nella medesima area geografica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario, deliberato almeno nelle sue linee essenziali già al momento del primo reato, e non può fondarsi sulla sola propensione a commettere reati o sulla mera omogeneità degli illeciti. Gli indicatori utili devono essere valutati complessivamente, senza che sia necessaria la loro contemporanea presenza, e il relativo apprezzamento del giudice di merito è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e privo di vizi logici o travisamenti. Nel caso concreto, l’intervallo temporale e la natura dei reati erano stati motivatamente ritenuti incompatibili con un originario disegno unitario; le censure, fondate sull’omogeneità dei reati e sulla stessa area geografica, erano essenzialmente confutative e non dimostravano l’illegittimità della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»

    La continuazione presuppone che l’agente abbia previamente rappresentato e deliberato unitariamente una pluralità di condotte criminose; non basta una generica scelta di vita delinquenziale né la propensione a commettere, in occasioni diverse, reati dello stesso tipo.

Massime di principio

  • La continuazione richiede che, al momento della commissione del primo reato, i reati successivi siano già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; la mera propensione a delinquere o un generico programma di vita criminale non sono sufficienti.
  • La valutazione dell’identità del disegno criminoso deve considerare indicatori concreti, tra cui omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità temporale, causali, modalità esecutive, sistematicità e abitudini di vita programmate. Non è necessaria la contemporanea presenza di tutti gli indicatori, purché quelli valorizzati siano significativi.
  • La valutazione degli indicatori della continuazione compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione adeguata e congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica e non affetta da travisamento dei fatti.
  • La mera omogeneità dei reati e la loro commissione nella stessa area geografica non dimostrano, da sole, l’esistenza di un originario disegno criminoso e non rendono illegittima una motivata esclusione della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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