Sentenza n. 3219/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione: della determinazione dirigenziale di acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/01 e ss. mm., a seguito di accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione nr. -OMISSIS- e -OMISSIS- di un immobile abusivo sito in Cesa alla -OMISSIS- e della relativa area di sedime ed irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria, nonché ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o connesso comunque lesivo degli interessi della ricorrente, comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo e della relativa area di sedime, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, adottata per inottemperanza agli ordini di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal Comune un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001. Il Comune lo aveva successivamente annullato in autotutela, ritenendo che l'istanza fosse stata presentata quando la proprietaria aveva già perduto la titolarità dell'immobile per effetto dell'acquisizione prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, conseguente al decorso del termine di novanta giorni dall'ordine di demolizione. Il provvedimento di annullamento era stato però annullato dal TAR con precedente sentenza passata in giudicato. La ricorrente ha quindi dedotto l'illegittimità della successiva acquisizione al patrimonio comunale per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, sostenendo che il permesso in sanatoria fosse ancora valido ed efficace e che il Comune non potesse nuovamente procedere all'acquisizione ignorando il giudicato. Il Comune ha sostenuto che il permesso fosse stato illegittimamente rilasciato, richiamando la procedura penale di esecuzione della demolizione, la sentenza penale e la pronuncia della Corte di cassazione che aveva ripristinato l'ordine di demolizione e ritenuto illegittima la sanatoria. La ricorrente ha replicato che le valutazioni del giudice penale non potevano sostituire il giudicato amministrativo né legittimare una nuova acquisizione fondata sull'asserita inefficacia della sanatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determinazione di acquisizione e irrogazione della sanzione. Il Collegio ha ritenuto vincolante la precedente sentenza del TAR, passata in giudicato, con la quale era stato affermato che la proprietaria non aveva perduto la proprietà dell'immobile in assenza di un formale provvedimento amministrativo di accertamento dell'inottemperanza, recante la quantificazione e la perimetrazione dell'area acquisita. Poiché il provvedimento comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria era stato rimosso con quella sentenza e non risultava nuovamente efficacemente eliminato, la sanatoria doveva considerarsi ancora valida ed efficace. L'acquisizione disposta nonostante l'efficacia del titolo edilizio era pertanto illegittima. Le valutazioni compiute in sede di esecuzione penale, comprese quelle relative alla disapplicazione della sanatoria e al ripristino dell'ordine di demolizione, sono state ritenute non rilevanti ai fini della legittimità dell'azione amministrativa oggetto del giudizio. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto, richiederebbe un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell’area sottratta al privato.
Secondo il giudicato richiamato dal TAR, il decorso del termine di novanta giorni non è sufficiente, da solo, a determinare in concreto l'acquisizione della proprietà: occorre un formale provvedimento amministrativo di accertamento dell'inottemperanza che individui, quantifichi e delimiti il bene e l'area acquisiti.
Il permesso di costruire in sanatoria, il cui annullamento in autotutela era stato rimosso con sentenza amministrativa passata in giudicato, è stato considerato ancora valido ed efficace ai fini del giudizio sulla successiva acquisizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un precedente provvedimento amministrativo favorevole è stato annullato in autotutela e il relativo annullamento è stato successivamente annullato con sentenza amministrativa passata in giudicato, l'amministrazione deve considerare nuovamente efficace il provvedimento favorevole, salvo che esso sia stato validamente rimosso per altra via, e non può adottare atti incompatibili ignorando il giudicato.
- Ai fini dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, il decorso del termine assegnato per demolire non esonera l'amministrazione dall'adozione di un formale atto di accertamento dell'inottemperanza che individui, quantifichi e perimetri l'area concretamente acquisita.
- Un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale è illegittimo se adottato presupponendo l'inefficacia di un titolo edilizio in sanatoria che, per effetto di un giudicato amministrativo, deve invece ritenersi ancora valido ed efficace.
- Le valutazioni compiute dal giudice penale nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza di condanna alla demolizione non sostituiscono il necessario accertamento della legittimità dell'azione amministrativa e non possono, da sole, superare gli effetti di un giudicato amministrativo sul titolo edilizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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