Cassazione Civile, Ordinanza n. 20656/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il costo posto a carico di un assicurato per il trasferimento/ricongiunzione della contribuzione maturata nel periodo di impiego presso l'amministrazione statale, poi confluita nella gestione previdenziale di destinazione dopo il passaggio a un datore di lavoro privato nel settore del trasporto aereo. L'interessato sosteneva che l'ente avesse calcolato in eccesso l'onere, non detraendo gli interessi composti annui del 4,5% che, secondo la sua tesi, la gestione di provenienza avrebbe dovuto trasferire alla gestione di destinazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. n. 29/1979. Chiedeva quindi la rideterminazione dell'importo dovuto e, in via sostanziale, sosteneva che dovesse applicarsi la disciplina della ricongiunzione ex L. n. 29/1979, con conseguente rilevanza degli interessi. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione e successivo impiego privato, operasse la costituzione ex lege della posizione assicurativa presso la gestione comune, istituto speciale regolato dagli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, che comporta il trasferimento della contribuzione senza interessi. Il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo: che il trasferimento della provvista contributiva sarebbe avvenuto dall'AGO al Fondo Volo, fatto che, secondo il ricorrente, avrebbe imposto l'applicazione della disciplina della ricongiunzione e del relativo regime degli interessi; inoltre il ricorrente sollecitava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, L. n. 29/1979 nella parte in cui non prevederebbe la detrazione degli interessi per i dipendenti pubblici cessati dal servizio e transitati al lavoro privato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che il fatto addotto era stato in realtà esaminato dalla Corte territoriale e che, comunque, non era decisivo in favore del ricorrente. Ha ribadito che, nel caso di dipendente statale cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e successivamente assunto nel settore privato, non si applica la disciplina della ricongiunzione di cui alla L. n. 29/1979, ma quella della costituzione della posizione assicurativa ex artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, che prevede il trasferimento dei contributi senza interessi. Ha inoltre chiarito che l'art. 126 del medesimo d.P.R., che esclude la costituzione della posizione assicurativa per chi assuma "un altro servizio", si riferisce al nuovo rapporto di pubblico impiego, non al lavoro privato. In ragione della novità e controvertibilità della questione, la Corte non ha posto spese a carico della parte intimata rimasta senza difese, ma ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o di deduzioni difensive.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 2, commi 2 e 3, L. n. 29/1979
La disciplina degli interessi composti al 4,5% opera nel diverso istituto della ricongiunzione; non si applica alla fattispecie in cui opera la costituzione della posizione assicurativa ex lege.
artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973
Per il dipendente statale cessato senza diritto a pensione che transiti al lavoro privato, la contribuzione già versata confluisce nella costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS senza applicazione di interessi.
art. 126, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973
"non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione [...] b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"
L'espressione "altro servizio" indica un nuovo rapporto di pubblico impiego, non l'assunzione presso un datore di lavoro privato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di eguaglianza, ritenendo ragionevole il diverso regime tra previdenza pubblica speciale e sistema comune/privato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o l'omessa considerazione di argomentazioni difensive.
- Quando una contribuzione maturata in un ordinamento previdenziale speciale viene trasferita per costituire una posizione assicurativa nel regime generale, prevale la disciplina speciale che regola tale trasferimento, salvo che la legge espressamente rinvii alla ricongiunzione.
- La costituzione della posizione assicurativa per il dipendente pubblico cessato senza pensione e transitato al settore privato è istituto speciale e distinto dalla ricongiunzione: comporta il passaggio dei contributi senza interessi composti, se così prevede la normativa speciale.
- La locuzione normativa "altro servizio" va interpretata in senso restrittivo come nuovo impiego pubblico; non ricomprende l'assunzione presso un datore di lavoro privato.
- Non è possibile cumulare, nello stesso passaggio contributivo, il regime della costituzione della posizione assicurativa e quello della ricongiunzione per ottenere interessi che la disciplina speciale esclude.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20536/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20539/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20540/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20542/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20544/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20547/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →