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Sentenza

Sentenza del 23/12/2016 n. 7335 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Art. 110 TUIR - Norma antielusiva - Mancato addebito di royalties - Transfer price - Legittimità rettifica - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della rettifica fondata sull'art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986, in relazione a operazioni infragruppo tra società controllante e controllata. La controllata non aveva contabilizzato né corrisposto royalties per l'utilizzo di beni immateriali o diritti riconducibili alla controllante. Secondo la sentenza, la sostanziale assenza di onerosità del rapporto non esclude l'applicazione del transfer pricing: ricorrono infatti i presupposti soggettivi e oggettivi per valutare l'operazione a valore normale.

La decisione

La rettifica fiscale è stata ritenuta legittima. L'art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986 è stato qualificato come norma antielusiva, idonea a consentire la rideterminazione dei corrispettivi delle operazioni infragruppo secondo il valore normale. La mancata contabilizzazione delle royalties dovute alla controllante giustifica la rettifica anche senza dimostrare uno specifico vantaggio economico o fiscale conseguito dalla controllante nel Paese estero per effetto del mancato addebito.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La norma consente di rettificare fiscalmente le operazioni tra imprese associate residenti in Stati diversi quando le condizioni applicate si discostano dal valore normale. Nel caso esaminato, la disciplina è applicabile anche in presenza di una sostanziale assenza di onerosità e legittima la rilevazione di royalties non contabilizzate.

Massime di principio

  • Nei rapporti infragruppo internazionali, l'assenza di un corrispettivo o il mancato addebito di royalties non esclude l'applicazione del transfer pricing: l'operazione può essere valutata secondo il valore normale.
  • L'Amministrazione finanziaria può rettificare il reddito sulla base del valore normale dell'operazione anche quando il contratto preveda condizioni gratuite o non onerose.
  • Per contestare efficacemente una rettifica relativa a royalties infragruppo è necessario dimostrare, con documentazione economica e contrattuale, che non vi era alcun diritto d'uso, alcun beneficio ricevuto o alcuna obbligazione di pagamento, oppure che il valore attribuito dall'Amministrazione non è conforme al valore normale.
  • La rettifica non richiede necessariamente la prova di un concreto vantaggio fiscale ottenuto dalla società estera: è sufficiente la violazione del principio di libera concorrenza e la conseguente sottovalutazione o mancata contabilizzazione dell'operazione.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica del rapporto infragruppo, sulle funzioni svolte, sui rischi assunti, sugli asset utilizzati e sui benefici ricevuti, non soltanto sulla forma del contratto o sull'assenza di fatturazione.

Testo integrale

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