Cassazione Penale, Sentenza n. 24899/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Accertata la notifica imperfetta (errata identificazione/indirizzo PEC dell'avvocato) la vocatio in ius per il giudizio di appello non si è perfezionata e la nullità è qualificata come assoluta. Per tale motivo la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 13/11/2024 è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 601, comma 5, 178 e 179 c.p.p. per omissione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (udienza 13/11/2024) al difensore d'ufficio effettivamente nominato (avv. Antonio Osvaldo Silvestro) e al medesimo imputato. Invece la Corte di Appello ha effettuato la notifica ad un altro omonimo "Antonio Silvestro" presso un indirizzo PEC diverso, per cui né l'imputato né il difensore nominato hanno ricevuto la vocatio in ius.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata in relazione alla responsabilità penale concorrente; citata come riferimento normativo del fatto-reato ma non rilevante per la questione processuale della notifica.
Norma sostanziale che definisce il reato di omicidio; indicata quale capo d'imputazione per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado e in appello.
Regola la notificazione degli atti relativi al giudizio di appello; la Corte ha interpretato che l'omessa o errata notificazione della citazione in appello determina l'irregolare vocatio in ius e può comportare la nullità della successiva sentenza impugnata.
Disciplina le modalità di notificazione degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che la notifica effettuata ad un soggetto diverso e a PEC non riconducibile al difensore nominato non soddisfa i requisiti di validità previsti dalla disposizione.
Prevede conseguenze per le notificazioni difettose; qui è stata richiamata per sostenere che l'irregolarità nella notificazione ha impedito il perfezionamento dell'atto, configurando una nullità rilevante ai fini della validità del processo d'appello.
Attiene alla nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha dato rilievo al fatto che l'avv. Antonio Osvaldo Silvestro era stato regolarmente nominato e pertanto doveva ricevere le comunicazioni processuali rilevanti.
Massime di principio
- La notifica della citazione a giudizio di appello deve essere effettuata al difensore effettivamente nominato e/o all'imputato con le modalità e agli indirizzi ufficiali: notifiche effettuate a persone omonime o a PEC non riconducibili al difensore nominato non si considerano perfezionate.
- L'omessa o errata notificazione della vocatio in ius per l'appello integra una nullità assoluta quando impedisce la conoscenza dell'udienza da parte dell'imputato o del difensore, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
- È essenziale che la cancelleria verifichi l'esattezza dei riferimenti del difensore (nome completo, PEC ufficiale) prima di eseguire la notifica; in caso di omonimia, bisogna accertare l'identità professionale e il recapito corretto.
- La difesa deve conservare e allegare sempre la documentazione che prova la nomina del difensore, la PEC ufficiale e l'atto di impugnazione, perché tale documentazione può dimostrare l'errata notifica e determinare l'annullamento del giudizio impugnato.
- In presenza di notifica viziata che incide sul diritto di difesa, la via corretta è il ricorso per nullità: se la Corte centrale accerta la nullità assoluta, la sentenza impugnata sarà annullata con rinvio per nuovo giudizio.
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