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Ordinanza

Ordinanza n. 5507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5720/2019, che imponeva alle amministrazioni di provvedere espressamente sulle istanze della struttura sanitaria previa adeguata istruttoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La struttura sanitaria ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5720/2019, la quale aveva ordinato alle amministrazioni competenti di provvedere espressamente, entro trenta giorni, sulle istanze presentate, valutando in particolare la compatibilità dell'istanza di autorizzazione con il fabbisogno territoriale dell'ASL di Avellino, previa adeguata, specifica e sollecita istruttoria. La Regione Campania ha eccepito l'inammissibilità della domanda nei propri confronti per carenza di interesse, sostenendo che il parere dell'ASL costituisce segmento procedimentale propedeutico all'ulteriore attività regionale e comunale. L'ASL ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo di non essere competente né legittimata ad adottare direttamente il decreto di accreditamento istituzionale, spettandole soltanto la verifica dei requisiti e la trasmissione degli esiti agli organi regionali o commissariali competenti. L'ASL ha inoltre rappresentato di avere avviato le verifiche tecniche e di avere rilevato una possibile sovrapposizione tra il progetto relativo alla realizzazione di dieci posti letto del secondo modulo Hospice e l'attuale destinazione del secondo piano della struttura, autorizzato e in esercizio come RSA. La ricorrente ha insistito per la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il giudizio di ottemperanza né ha deciso le eccezioni preliminari o la fondatezza della domanda. Ha rilevato che l'ASL, sebbene tardivamente, aveva avviato l'iter di verifica tecnica e aveva richiesto chiarimenti alla struttura privata in ordine alla possibile sovrapposizione delle attività Hospice e RSA. In considerazione di tale attività istruttoria, il Collegio ha assegnato all'ASL il termine del 15 settembre 2026 per concludere le verifiche tecniche e le ha imposto di depositare entro il 30 settembre 2026 una relazione sull'attività svolta. La decisione è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 novembre 2026, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito. Non è stata disposta, allo stato, la nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Le competenti Amministrazioni hanno quindi l’obbligo di provvedere espressamente sulle istanze della struttura appellante, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza

    La sentenza posta in esecuzione aveva imposto alle amministrazioni competenti di concludere espressamente il procedimento sulle istanze della struttura sanitaria, previa istruttoria adeguata, specifica e sollecita.

  • DGRC 7301/2001

    carattere propedeutico di tale parere rispetto all’ulteriore prosieguo del procedimento

    Secondo quanto prospettato dalla Regione, il parere dell'ASL sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno e la localizzazione territoriale costituisce un segmento procedimentale propedeutico all'ulteriore attività regionale e comunale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostri di avere tardivamente avviato attività istruttorie concretamente funzionali all'esecuzione del giudicato, il giudice può assegnarle un termine per la conclusione degli accertamenti e rinviare la decisione, riservando ogni valutazione in rito e nel merito.
  • L'obbligo conformativo derivante da una sentenza che impone alla pubblica amministrazione di provvedere espressamente non implica necessariamente l'adozione di uno specifico esito favorevole per il privato, ma richiede la conclusione del segmento procedimentale di competenza mediante un'istruttoria adeguata, specifica e sollecita.
  • La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando, prima della decisione sull'ottemperanza, l'amministrazione abbia effettivamente avviato l'attività richiesta dal giudicato e il giudice ritenga sufficiente assegnarle un termine per completarla, salva la successiva verifica dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereIncompetenzaDifetto di istruttoria

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