Cassazione Civile, Ordinanza n. 03902/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Dal solo estratto emerge che la ricorrente proponeva un ricorso per cassazione avverso una decisione di merito, deducendo un vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, cioè di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico risultante dagli atti e discussa tra le parti, che la ricorrente assumeva decisiva. La Corte richiama espressamente il paradigma del vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, ma ritiene che la censura non superi il vaglio di ammissibilità. Il contenzioso vedeva come controricorrenti l'INPS e l'ASL Napoli 3 Sud; nei confronti del Ministero dell'interno non risulta attività difensiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non configurato, nei termini dedotti, il vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico decisivo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti INPS e ASL Napoli 3 Sud, con liquidazione di esborsi, competenze, rimborso forfettario e accessori di legge. Quanto al Ministero dell'interno, non avendo svolto difese, la Corte non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso evocava il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo come vizio denunciabile per cassazione; la Corte, però, ha reputato la censura inammissibile perché non integrava in concreto tale vizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente nei confronti dei controricorrenti vittoriosi.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame deducibile in cassazione richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, specifico, discusso tra le parti, risultante dagli atti e avente carattere decisivo; non è sufficiente una critica generica alla motivazione o alla valutazione del materiale istruttorio.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese in favore dei controricorrenti che abbiano svolto difese, mentre per la parte rimasta contumace in cassazione non va adottata statuizione sulle spese.
- In caso di inammissibilità del ricorso, ricorre l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove ne sussistano i presupposti di legge.
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