Sentenza del 08/06/2015 n. 3203 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - TARSU-TIA - Obbligo dei Comuni di istituire i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti - Irrilevanza della volontà del soggetto passivo di non avvalersi di tali servizi - Utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti - Costituisce fatto generatore dell'obbligo di pagamento - Effettiva produzione di rifiuti - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere tenuto al pagamento del prelievo sui rifiuti perché non intendeva avvalersi del servizio e, verosimilmente, perché non vi era stata un'effettiva produzione di rifiuti o una concreta fruizione del servizio. La questione riguardava quindi se l'obbligo tributario dipendesse dalla volontà del contribuente e dall'effettiva produzione di rifiuti, oppure dalla mera disponibilità o utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrli.
La decisione
La contestazione è stata respinta. I servizi di smaltimento dei rifiuti devono essere istituiti obbligatoriamente dai Comuni e il soggetto passivo non può sottrarsi al pagamento dichiarando di non voler utilizzare il servizio. Nell'ambito dell'assimilazione della TIA alla TARSU, il presupposto dell'obbligo di pagamento è costituito dall'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti, non dall'effettiva produzione degli stessi né dall'effettiva fruizione del servizio.
Norme richiamate
Art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006
La disciplina della tariffa integrata ambientale è stata interpretata nel senso che l'obbligo di pagamento è collegato alla disponibilità o utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti, senza che siano decisive la volontà dell'utente di usufruire del servizio o l'effettiva produzione di rifiuti.
Massime di principio
- Per i prelievi comunali sui rifiuti, l'obbligo nasce normalmente dalla disponibilità o utilizzazione di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti, non dalla prova che il contribuente abbia effettivamente prodotto rifiuti.
- La mancata volontà di utilizzare il servizio pubblico non esonera dal pagamento quando il servizio è obbligatoriamente istituito dal Comune.
- La mancata o ridotta produzione di rifiuti può rilevare solo nei casi e alle condizioni espressamente previsti dalla legge o dal regolamento comunale, ad esempio per specifiche esenzioni o riduzioni, ma non esclude automaticamente il tributo.
- Per contestare validamente il prelievo occorre dimostrare l'assenza del presupposto impositivo, come l'indisponibilità dell'area, l'inidoneità oggettiva a produrre rifiuti o una specifica causa normativa di esclusione; la sola mancata fruizione del servizio non è sufficiente.
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