Cassazione Penale, Sentenza n. 33154/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura due vizi principali: 1) la determinazione della pena ritenuta illegale perché il giudice di merito ha preso come pena base un anno di reclusione, inferiore al minimo edittale previsto per il reato contestato dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (minimo: 1 anno e 6 mesi); 2) l'omessa statuizione della confisca obbligatoria del profitto del reato (ossia l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione) prevista dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 in caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e alla mancata statuizione della confisca, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sui soli punti annullati. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. La Corte ha precisato che la confisca prevista dall'art. 12-bis è obbligatoria (salvo che il profitto appartenga a terzi estranei) e deve essere disposta in via diretta o, se impossibile, per equivalente; inoltre ha chiarito che un piano di rateizzazione non esclude l'obbligo di disporre la confisca, la quale però produce effetti esecutivi al mancato pagamento.
Norme richiamate
pena della reclusione da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di sei anni
La Corte ha rilevato che il giudice di merito ha violato il principio di legalità della pena determinando la sanzione a partire da una pena base (un anno) inferiore al minimo edittale vigente al tempo del fatto (1 anno e 6 mesi).
d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis
disposizione sulla confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato in caso di condanna o di applicazione della pena
La Corte ha interpretato la norma come obbligatoria: il giudice deve disporre la confisca diretta del profitto o, se impossibile, la confisca per equivalente, salvo che il profitto appartenga a soggetto estraneo alla commissione del reato. Un piano di rateizzazione non esclude l'adozione della confisca, la quale diventa esecutiva in caso di mancato pagamento.
codice di procedura penale, art. 444
La Corte ha richiamato che l'obbligo di confisca opera anche in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), quindi l'esistenza di tale procedura non esonera dalla confisca obbligatoria.
codice di procedura penale, art. 624
La Corte ha fatto riferimento a tale norma per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale, nonostante l'annullamento limitato sulle questioni della pena e della confisca.
Massime di principio
- La pena deve essere determinata nel rispetto del minimo edittale vigente al momento della commissione del reato; partire da un valore inferiore è violazione del principio di legalità della pena.
- La mancata statuizione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 costituisce vizio rilevante e comporta annullamento parziale della sentenza quando la responsabilità del reo sia stata accertata.
- La confisca deve essere disposta prioritariamente in forma diretta; se ciò non è possibile, il giudice deve procedere alla confisca per equivalente.
- Un piano di rateizzazione dei debiti fiscali non impedisce al giudice di ordinare la confisca, ma l'efficacia esecutiva della confisca è subordinata al verificarsi del mancato pagamento delle somme dovute.
- La Corte può confermare in via definitiva la responsabilità penale e annullare solo le statuizioni relative alla pena e alle misure patrimoniali, rinviando il giudizio sul punto al giudice di merito.
- In presenza di omissioni di tipo obbligatorio (es. confisca), il giudice di rinvio potrà compiere attività istruttorie integrative per verificare la possibilità di confisca diretta o, in alternativa, per equivalente.
- Il pubblico ministero può limitare il ricorso in cassazione alla sola questione del trattamento sanzionatorio e delle misure patrimoniali quando questi siano i vizi principali rilevati.
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