Cassazione Penale, Sentenza n. 48958/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, da parte del Ministero della Giustizia, dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che aveva autorizzato colloqui audiovisivi tra Giuseppe Madonia, ristretto al regime 41-bis, e i suoi familiari, estendendo l'autorizzazione anche al fratello anch'egli detenuto in regime 41-bis. Il Ministero deduce violazione di legge per omissione dell'istruttoria prevista dalla Circolare DAP 2 ottobre 2017 (art. 16.2), che richiede l'acquisizione del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, e richiama orientamenti di legittimità che avrebbero escluso la compatibilità dei colloqui tra due detenuti 41-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenendo che l'ammissione ai colloqui telefonici o audiovisivi tra detenuti entrambi sottoposti al regime 41-bis non possa essere disposta senza la preventiva acquisizione, da parte della Direzione di istituto, del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia e senza la dovuta istruttoria amministrativa. La Corte ha comunque precisato che, in linea di principio, tali colloqui possono essere autorizzati se adeguatamente regolati e controllabili a distanza, ma l'attivazione di collegamenti audiovisivi richiede un livello di verifica ancora più rigoroso rispetto alla mera corrispondenza telefonica. L'ordinanza è stata quindi annullata per vizi procedurali; l'interessato potrà riproporre la richiesta dopo il corretto espletamento dell'istruttoria amministrativa.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario (legge 26 aprile 1975, n. 354)
La Corte afferma che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis non esclude in linea di principio la possibilità di colloqui (anche a distanza) con familiari altresì detenuti, ma tale possibilità va bilanciata con stringenti esigenze di ordine e sicurezza e sottoposta a specifica valutazione e cautele
Circolare Dipartimentale DAP 2 ottobre 2017, art. 16.2
eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione
La Circolare impone che la Direzione di istituto richieda e acquisisca il parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia prima di autorizzare colloqui tra detenuti sottoposti a 41-bis; tale onere istruttorio è imprescindibile e va considerato con attenzione, in modo ancora più rigoroso per collegamenti audiovisivi rispetto alla sola telefonia
Massime di principio
- Il regime 41-bis non vieta in via assoluta i colloqui tra due detenuti entrambi sottoposti a 41-bis, ma ogni autorizzazione richiede un bilanciamento tra diritto alla relazione familiare e esigenze di ordine e sicurezza
- Prima di autorizzare colloqui telefonici o audiovisivi tra detenuti 41-bis, la Direzione di istituto deve avviare l'istruttoria prevista dalla Circolare DAP 2/10/2017 e acquisire il parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente
- Il parere della DDA, pur non vincolante, deve essere effettivamente acquisito e considerato; la mancata acquisizione costituisce vizio procedurale idoneo ad annullare la decisione
- I collegamenti audiovisivi richiedono un livello di scrutinio più elevato rispetto alla mera corrispondenza telefonica e vanno adottate specifiche misure tecniche e di vigilanza per prevenire scambi pericolosi
- La magistratura di sorveglianza non può sostituirsi all'iter amministrativo obbligatorio: eventuali ordinanze che dispongano l'autorizzazione senza la prevista istruttoria sono annullabili; il detenuto può riproporre la richiesta dopo che l'Amministrazione abbia svolto la necessaria istruttoria
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