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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48958/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, da parte del Ministero della Giustizia, dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che aveva autorizzato colloqui audiovisivi tra Giuseppe Madonia, ristretto al regime 41-bis, e i suoi familiari, estendendo l'autorizzazione anche al fratello anch'egli detenuto in regime 41-bis. Il Ministero deduce violazione di legge per omissione dell'istruttoria prevista dalla Circolare DAP 2 ottobre 2017 (art. 16.2), che richiede l'acquisizione del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, e richiama orientamenti di legittimità che avrebbero escluso la compatibilità dei colloqui tra due detenuti 41-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenendo che l'ammissione ai colloqui telefonici o audiovisivi tra detenuti entrambi sottoposti al regime 41-bis non possa essere disposta senza la preventiva acquisizione, da parte della Direzione di istituto, del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia e senza la dovuta istruttoria amministrativa. La Corte ha comunque precisato che, in linea di principio, tali colloqui possono essere autorizzati se adeguatamente regolati e controllabili a distanza, ma l'attivazione di collegamenti audiovisivi richiede un livello di verifica ancora più rigoroso rispetto alla mera corrispondenza telefonica. L'ordinanza è stata quindi annullata per vizi procedurali; l'interessato potrà riproporre la richiesta dopo il corretto espletamento dell'istruttoria amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario (legge 26 aprile 1975, n. 354)

    La Corte afferma che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis non esclude in linea di principio la possibilità di colloqui (anche a distanza) con familiari altresì detenuti, ma tale possibilità va bilanciata con stringenti esigenze di ordine e sicurezza e sottoposta a specifica valutazione e cautele

  • Circolare Dipartimentale DAP 2 ottobre 2017, art. 16.2

    eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione

    La Circolare impone che la Direzione di istituto richieda e acquisisca il parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia prima di autorizzare colloqui tra detenuti sottoposti a 41-bis; tale onere istruttorio è imprescindibile e va considerato con attenzione, in modo ancora più rigoroso per collegamenti audiovisivi rispetto alla sola telefonia

Massime di principio

  • Il regime 41-bis non vieta in via assoluta i colloqui tra due detenuti entrambi sottoposti a 41-bis, ma ogni autorizzazione richiede un bilanciamento tra diritto alla relazione familiare e esigenze di ordine e sicurezza
  • Prima di autorizzare colloqui telefonici o audiovisivi tra detenuti 41-bis, la Direzione di istituto deve avviare l'istruttoria prevista dalla Circolare DAP 2/10/2017 e acquisire il parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente
  • Il parere della DDA, pur non vincolante, deve essere effettivamente acquisito e considerato; la mancata acquisizione costituisce vizio procedurale idoneo ad annullare la decisione
  • I collegamenti audiovisivi richiedono un livello di scrutinio più elevato rispetto alla mera corrispondenza telefonica e vanno adottate specifiche misure tecniche e di vigilanza per prevenire scambi pericolosi
  • La magistratura di sorveglianza non può sostituirsi all'iter amministrativo obbligatorio: eventuali ordinanze che dispongano l'autorizzazione senza la prevista istruttoria sono annullabili; il detenuto può riproporre la richiesta dopo che l'Amministrazione abbia svolto la necessaria istruttoria

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