Cassazione Penale, Sentenza n. 21197/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello lamentando: 1) l'omessa sospensione del processo per l'accesso all'istituto della messa alla prova; 2) (nel ricorso di Conte) l'omessa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 378 cod. pen. La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la parte della decisione che, a prescindere dalle ragioni processuali, aveva motivato in fatto (pagg. 3-4) l'esclusione della messa alla prova in relazione alla situazione personale dei ricorrenti (Conte gravato da plurimi precedenti; Scaglione con comportamento ritenuto di particolare scaltrezza e professionalità nel compimento del reato). Quanto alla richiesta di riqualificazione sotto l'art. 378 cod. pen., la Corte d'Appello aveva già confutato la censura con corretti riferimenti in fatto e diritto (pag. 6).
Norme richiamate
La censura di omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 378 cod. pen. è stata ritenuta infondata perché la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato il non instradamento della fattispecie nella suddetta ipotesi, con corretti riferimenti in fatto e in diritto.
istituto della messa alla prova (norme sull'accesso alla messa alla prova)
La Corte ha ritenuto che l'esclusione dall'istituto della messa alla prova fosse adeguatamente motivata in base alla personalità e ai precedenti dei ricorrenti; tale valutazione fattuale non è sindacabile in sede di legittimità se logicamente e compiutamente motivata.
Massime di principio
- Le censure sulla mancata concessione della messa alla prova devono confrontarsi specificamente con le motivazioni di merito: argomentazioni generiche sono inammissibili in Cassazione.
- La sussistenza di plurimi precedenti o una condotta ritenuta particolarmente 'professionale' nel compimento del reato può legittimamente escludere l'accesso alla messa alla prova; tale valutazione è di merito e difficilmente rivedibile in sede di legittimità se ben motivata.
- Le richieste di riqualificazione del fatto (es. richiamando l'art. 378 cod. pen.) devono essere fondate su un'esposizione puntuale e sul confronto con i fatti accertati in motivazione; altrimenti la Corte confermerà la decisione di merito.
- In Cassazione la verifica è limitata al rispetto del diritto e alla logicità della motivazione: errori di apprezzamento probatorio adeguatamente motivati dal giudice di merito non vengono annullati.
- Ricorsi non fondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese processuali e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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