Cassazione Penale, Ordinanza n. 22880/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e indeterminatezza dell'unico motivo e la mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 4 ottobre 2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità per i reati ascritti, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era del tutto generica e priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., in quanto non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto né concreti riferimenti alla motivazione della decisione impugnata, impedendo così al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, correlati alla motivazione della decisione impugnata; la loro genericità o apparente deduzione determina l'inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- Il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione va valutato sia in senso intrinseco, rispetto alla precisione delle ragioni dedotte, sia in senso estrinseco, rispetto alla concreta correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
- Un motivo che si limiti a dedurre genericamente violazioni di legge o vizi motivazionali, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione di merito, non consente l'esercizio del sindacato di legittimità ed è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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