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Parere

Parere n. 102/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’-OMISSIS- -OMISSIS-, avverso la nota f.n. M D AB05933 REG2024 0594979 del 16 ottobre 2024 ed il decreto dirigenziale M_D AB05933 DE12024 0001068 del 15 ottobre 2024 con cui è stata integrata la graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di 28 (elevati a 30) Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri tratti dal ruolo Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, anno 2020.

Giustizia amministrativa202500627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota del 16 ottobre 2024 e del decreto dirigenziale del 15 ottobre 2024, recanti l’integrazione della graduatoria del concorso per il reclutamento di Sottotenenti dell’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al 35-bis posto.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente, già partecipante al concorso per il reclutamento di Sottotenenti dell’Arma dei Carabinieri e destinatario di un precedente accoglimento del proprio ricorso straordinario, contesta gli atti adottati dall’Amministrazione in esecuzione del relativo decreto del Presidente della Repubblica. Deduce eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento, irragionevolezza e arbitrarietà, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza, imparzialità e delle regole sul reclutamento del personale militare e sui concorsi. In particolare, lamenta che l’Amministrazione abbia rivalutato i titoli di un altro candidato in esecuzione di una sentenza del TAR, senza procedere contestualmente al ricalcolo dei suoi titoli, pur essendo stato anch’egli destinatario di un precedente accoglimento. Chiede l’annullamento della nota, del decreto di integrazione della graduatoria, della graduatoria finale e, ove occorra, dei verbali della commissione esaminatrice, nonché l’accertamento del diritto alla nomina a vincitore e al riconoscimento dell’anzianità assoluta.

Il parere

Il Collegio non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato preliminarmente che al precedente parere della Sezione e al decreto del Presidente della Repubblica che lo ha recepito deve essere data integrale attuazione. Ha tuttavia precisato che, nel ricorso straordinario, non possono trovare ingresso azioni di accertamento del diritto né, pacificamente, azioni di esecuzione del giudicato. Poiché occorre chiarire quale sia l’effettivo petitum del ricorrente e quali modalità l’Amministrazione intenda adottare per dare attuazione al precedente parere, la Sezione ha disposto un incombente istruttorio. Il Ministero della difesa dovrà trasmettere entro 60 giorni una relazione integrativa, documentata e definitiva, chiarendo il petitum e le modalità di ottemperanza al precedente parere; la relazione dovrà essere previamente inoltrata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. In caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.

Osservazioni

Limiti del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario non consente di introdurre azioni dirette all’accertamento di un diritto, né azioni di esecuzione del giudicato.

Attuazione del precedente parere

Il precedente parere della Sezione e il conseguente decreto del Presidente della Repubblica devono ricevere integrale attuazione; occorre quindi chiarire le modalità concrete con cui l’Amministrazione intende conformarsi al decisum.

Incombente istruttorio a carico del Ministero della difesa

Il Ministero deve trasmettere entro 60 giorni una relazione integrativa, documentata e definitiva, specificando il petitum effettivo del ricorrente e le modalità di attuazione del precedente parere.

Contraddittorio sulla relazione ministeriale

La relazione deve essere inoltrata al ricorrente, cui deve essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è il rimedio nell’ambito del quale la Sezione sta esaminando la controversia; il Collegio richiama i limiti delle domande proponibili, escludendo le azioni di accertamento e l’azione di esecuzione del giudicato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte e i terzi citati.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non sono proponibili domande autonome di accertamento di diritti, sicché il parere non può contenere una pronuncia costitutiva o dichiarativa estranea alla funzione impugnatoria del rimedio.
  • Nel ricorso straordinario non è pacificamente proponibile un’azione di esecuzione del giudicato; le contestazioni relative all’attuazione di una precedente decisione devono quindi essere valutate nei limiti propri del rimedio e dell’oggetto dell’impugnazione.
  • Quando un’amministrazione deve dare esecuzione a un precedente parere del Consiglio di Stato recepito con decreto del Presidente della Repubblica, è tenuta a conformarsi integralmente al relativo decisum, chiarendo le modalità concrete di attuazione.
  • Prima di decidere definitivamente un ricorso straordinario, la Sezione può disporre un’integrazione istruttoria volta a chiarire il petitum effettivo e le modalità di esecuzione della precedente decisione, assicurando al ricorrente la possibilità di controdedurre sulla relazione amministrativa.

Impugnazione dell’integrazione della graduatoria concorsuale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un militare dell’Arma dei Carabinieri contro il Ministero della difesa, avente a oggetto la nota del 16 ottobre 2024 e il decreto dirigenziale del 15 ottobre 2024 con cui è stata integrata la graduatoria del concorso per il reclutamento di Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, relativo all’anno 2020.

Vicenda amministrativa e processuale

Il ricorrente aveva contestato la valutazione dei titoli di merito, con particolare riferimento ai criteri della durata e della qualità del servizio militare. La graduatoria era stata contestata anche da un altro candidato davanti al TAR. A seguito delle impugnazioni e della rilevazione di asserite anomalie nella valutazione dei titoli, l’Amministrazione aveva proceduto alla rideterminazione della graduatoria.

Il TAR aveva accolto il ricorso dell’altro candidato, ordinando la rideterminazione del punteggio secondo i criteri previsti dal bando e riconoscendo il diritto alla nomina a vincitore all’esito della nuova valutazione. Parallelamente, con un precedente parere della Sezione consultiva, recepito da un decreto del Presidente della Repubblica, era stato accolto il ricorso straordinario dell’odierno ricorrente per quanto di ragione, con annullamento degli atti nella parte in cui non avevano considerato correttamente il punteggio relativo alla durata e alla qualità del servizio militare.

In esecuzione del precedente decreto del Presidente della Repubblica, il Ministero ha adottato il decreto dirigenziale del 15 ottobre 2024, integrando la graduatoria. Il ricorrente è stato collocato al 35-bis posto, a fronte di 30 posti disponibili.

Censure dedotte

Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale, il decreto di integrazione, la graduatoria finale e, ove occorra, i verbali della commissione esaminatrice. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe rivalutato i titoli dell’altro candidato in esecuzione della sentenza del TAR, omettendo però di procedere contestualmente al ricalcolo dei propri titoli, nonostante il precedente accoglimento del ricorso straordinario.

Le censure riguardano:

  • eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento, irragionevolezza e arbitrarietà;
  • violazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza e imparzialità;
  • violazione dei principi sul reclutamento del personale militare e sulla valutazione dei titoli nei concorsi;
  • illegittimità derivata degli atti successivi;
  • pretesa al riconoscimento della nomina a vincitore e dell’anzianità assoluta.

Valutazioni preliminari della Sezione

La Sezione ha sottolineato che il precedente parere e il decreto del Presidente della Repubblica che lo ha recepito devono essere integralmente attuati. L’Amministrazione non può quindi limitarsi a una conformazione parziale o meramente formale, ma deve dare seguito a quanto effettivamente statuito nella precedente decisione.

Al tempo stesso, il Collegio ha evidenziato i limiti propri del ricorso straordinario. In particolare:

  • non possono essere introdotte azioni dirette all’accertamento di un diritto;
  • non è pacificamente proponibile, mediante il ricorso straordinario, un’azione di esecuzione del giudicato.

Questi limiti rendono necessario chiarire se la domanda del ricorrente sia effettivamente diretta all’annullamento degli atti impugnati oppure contenga, in via sostanziale, una richiesta di accertamento del diritto alla nomina o di esecuzione della precedente decisione.

Incombente istruttorio e contraddittorio

La Sezione ha sospeso l’emissione del parere e ha disposto che il Ministero della difesa trasmetta una relazione integrativa, documentata e definitiva. La relazione dovrà:

  • chiarire l’effettivo petitum del ricorrente, alla luce dei limiti del ricorso straordinario;
  • illustrare le modalità con cui l’Amministrazione ritiene di avere dato, o intenda dare, integrale attuazione al precedente parere e al conseguente decreto del Presidente della Repubblica;
  • essere trasmessa anche al ricorrente, cui dovrà essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni per osservazioni e controdeduzioni.

Il Ministero dovrà depositare la relazione entro 60 giorni dalla ricezione del parere. In caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Esito

Il parere ha natura interlocutoria e non contiene una decisione definitiva sull’illegittimità degli atti impugnati, sulla posizione in graduatoria o sul diritto alla nomina. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza, dopo l’espletamento dell’incombente istruttorio e la partecipazione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentale

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