Sentenza n. 2573/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.507/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 507/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle complessivamente euro 1.500,00 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Deduceva l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiedeva l'ordine di esecuzione del giudicato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e poi depositata in copia informatica, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza civile della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. È stata inoltre esaminata la questione della possibilità di rilevare d'ufficio il vizio senza ulteriore avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., nonché quella della sanabilità della procura e della concessione dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata dal ricorso deve contenere elementi sufficienti a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; la mera allegazione telematica di una copia informatica della procura cartacea al ricorso nativo digitale non trasforma automaticamente una procura generica in procura speciale. L'eccezione riconosciuta per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, nella quale la specialità può desumersi dal contesto documentale unitario, non è stata ritenuta applicabile alla procura cartacea separata e successivamente digitalizzata. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la procura speciale debba preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e che il vizio non sia sanabile mediante rinnovazione della procura, in quanto il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. La mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio è stata ritenuta sufficiente a escludere l'obbligo di concedere l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., non essendo la questione emersa dopo il passaggio in decisione. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria adita.
qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio
L'avviso alle parti è necessario quando la questione d'ufficio emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece necessario quando il difensore non sia presente in udienza o in camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora richiesta dalla parte vittoriosa in sede di ottemperanza, ma la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale di stretta interpretazione; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto quello meno prudente.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo sulla necessaria esistenza della procura speciale.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è stata ritenuta applicabile per sanare l'originaria mancanza del requisito di ammissibilità nel processo amministrativo.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica sulla considerazione della procura come apposta in calce non elimina, quando la procura è su foglio separato, l'esigenza che essa contenga elementi autonomamente idonei a identificare la controversia.
È richiamato per sottolineare la necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
È richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per giustificare l'onere di predisporre una procura speciale specifica.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato civile da eseguire.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
È richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza civile posta a fondamento dell'ottemperanza.
Rileva indirettamente per il valore dell'orientamento dell'Adunanza plenaria richiamato dal TAR, relativo ai requisiti temporali e sostanziali della procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve indicare elementi sufficienti a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata dal ricorso e priva di tali elementi determina l'inammissibilità del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La procura cartacea separata, successivamente trasformata in copia informatica e depositata o notificata insieme a un ricorso nativo digitale, non è automaticamente equiparabile a una procura apposta in calce al ricorso quando il suo testo non identifica autonomamente la controversia.
- La regola tecnica secondo cui la procura su foglio separato si considera apposta in calce all'atto non esonera dall'esigenza che la procura contenga elementi idonei a dimostrare la specifica volontà del conferente di attribuire lo ius postulandi per quella determinata controversia.
- La mancanza o genericità originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione della procura dopo la proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la parte avrebbe potuto orientare la propria condotta sulla base di parametri interpretativi già esistenti e abbia scelto l'opzione processuale meno prudente; la pronuncia successiva dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non determina, di per sé, un'obiettiva incertezza normativa.
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