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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22981/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva ritenuto colpevole di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 L.F.), con due doglianze principali: 1) vizio di motivazione apparente sulla prova dell'elemento soggettivo, sostenendo di essere una 'testa di legno' senza cognizione degli adempimenti dell'amministratore e quindi privo del dolo; 2) violazione e mancata riqualificazione ai sensi degli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1 L.F., sostenendo che la condotta fosse da qualificare come bancarotta semplice per negligenza o imperizia e non per dolo volto a ledere i creditori o a impedire la ricostruzione del patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto i motivi carenti di specificità e meramente reiterativi delle questioni già trattate in appello, privi di una critica puntuale alla motivazione della Corte territoriale e senza riferimenti concreti al testo della sentenza impugnata. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d'appello aveva individuato il dolo specifico nella condotta del ricorrente, anche sulla base di fatti concreti (es.: iscrizione alla Camera di Commercio quando la società era in evidente stato di decozione e produzione di documento falso). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 L.F.

    Norma che configura la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione di scritture contabili. La Corte territoriale ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del dolo specifico, in ragione di condotte idonee a frodare i creditori e a rendere impossibile la ricostruzione del movimento patrimoniale dell'impresa.

  • art. 223, comma 1 L.F.

    Prevede la bancarotta semplice; richiede assenza di dolo e la sussistenza di negligenza o imperizia. La Corte ha escluso questa ricostruzione ritenendola incompatibile con gli elementi probatori e con la condotta complessiva dell'imputato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per l'enunciazione dei motivi di ricorso; indica le formalità per l'esposizione dei motivi in cassazione. La mancata specificità delle censure è stata giudicata in contrasto con i requisiti di ragionevole specificazione richiesti.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e artt. 1 e 7 d.l. n. 105 del 2021

    Norme eccezionali richiamate in relazione alla forma della requisitoria e dei termini procedurali; citate per giustificare e disciplinare la requisitoria del Procuratore Generale nella fase di cassazione.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e collegati puntualmente al testo della decisione impugnata: la mera reiterazione di argomentazioni già svolte in grado è spesso inammissibile.
  • Per ottenere la riqualificazione del reato (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) è necessario dimostrare in modo concreto e provato l'assenza di dolo e la presenza esclusiva di colpa (negligenza o imperizia); affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Quando la Corte d'appello motiva l'esistenza del dolo con fatti concreti (es.: iscrizioni formali o produzione di documenti falsi in momenti di decozione della società), il ricorso deve contestare specificamente quella ricostruzione fattuale o giuridica, indicando le ragioni per cui la valutazione sarebbe errata.
  • La genericità delle censure processuali può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • In tema di bancarotta documentale, gli indici esterni (comportamenti formali, documenti prodotti, iscrizioni e date) assumono rilievo probatorio rilevante per inferire il dolo, perciò la difesa deve controbattere con elementi specifici e documentati.

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