Cassazione Civile, Ordinanza n. 34612/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente aveva già ottenuto il bene della vita richiesto, ossia il trasferimento nella propria provincia di residenza. Conseguentemente ha disposto la compensazione delle spese di lite e ha escluso ogni statuizione sull'ulteriore contributo unificato, stante il motivo della decisione.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'esito delle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017. Una docente, assunta nell'ambito del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107 del 2015, aveva presentato domanda di mobilità obbligatoria indicando varie sedi nell'ambito territoriale della Campania, ma era stata assegnata in via definitiva prima a Brescia e poi a Santa Croce sull'Arno. La interessata aveva contestato la mancata assegnazione in una delle sedi preferite, sostenendo che due docenti con punteggio inferiore avevano ottenuto il trasferimento presso ambiti da lei indicati, e aveva anche dedotto il mancato rispetto del termine triennale dell'assegnazione provvisoria. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta. In cassazione erano stati proposti due motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio perché aveva comunque ottenuto il trasferimento nella propria provincia di residenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 98, lett. c), L. n. 107 del 2015
richiamato solo come base del piano straordinario di assunzioni da cui derivava la posizione della docente nella procedura di mobilità
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte afferma che, in ragione della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non va adottata alcuna statuizione sulla debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. 2, n. 21757 del 29 luglio 2021
richiamata a sostegno della compensazione delle spese in caso di declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Cass., Sez. 3, n. 20697 del 20 luglio 2021
richiamata a sostegno del principio per cui, quando la decisione è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse, non si provvede sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione diviene inammissibile quando, nelle more del giudizio, la parte ricorrente perde interesse alla decisione perché ha già conseguito il bene della vita perseguito in giudizio.
- La sopravvenuta carenza di interesse priva il giudizio della sua utilità concreta e impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito delle censure proposte.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da sopravvenuta carenza di interesse, è consentita la compensazione delle spese di lite.
- In tale ipotesi la Corte non deve adottare statuizioni sul raddoppio del contributo unificato, se la decisione si fonda esclusivamente sulla sopravvenuta carenza di interesse.
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