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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11231/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P., contestando: (1) la nullità dell'ordinanza di primo grado per mancata autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari (art. 292, comma 1, lett. c)), con particolare richiamo al significativo tempo intercorso rispetto agli episodi a lui attribuiti; (2) la carenza delle esigenze cautelari e la possibilità di misure meno afflittive, dato che gli episodi contestati risalgono a oltre quattro anni prima; (3) l'iniquità e la sproporzione della custodia in carcere rispetto agli arresti domiciliari, ritenuti adeguati dal ricorrente, nonché la mancata distinzione della sua posizione da quella del fratello Gionni e la valorizzazione carente di elementi a suo favore (assenza di sequestro a suo carico, numero limitato di episodi). I reati contestati riguardano associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (capo 11) e acquisto e detenzione illecita di stupefacenti (capi 16, 25).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e sostanzialmente versato in fatto, ritenendo che le censure non abbiano confutato specificamente la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato che il Tribunale aveva motivato l'esclusione della nullità soffermandosi sul tempo decorso, sulla posizione specifica del Micheli e sulla presunzione relativa al reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990; aveva inoltre valorizzato captazioni e altri elementi sintomatici di "affectio societatis" e la consolidata relazione del ricorrente con i membri del sodalizio, nonché la sua capacità criminale e modalità operative tali da rendere inidonei i domiciliari. Per questi motivi il ricorso, che proponeva ricostruzioni alternative dei fatti senza censure di legittimità specifiche, è stato ritenuto inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1‑ter, disp. att.).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla procedura di riesame del provvedimento cautelare; contestazione del ricorso basata su impugnazione dell'ordinanza di riesame emessa ai sensi di questa norma.

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per sostenere la nullità dell'ordinanza di primo grado per presunto difetto di autonoma valutazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse invece adeguatamente motivato l'apprezzamento degli indizi e delle esigenze cautelari.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il principio di presunzione connesso alla normativa sugli stupefacenti è stato ritenuto rilevante anche sul piano argomentativo per il giudice della cautela, incidendo sul livello di argomentazione richiesto per escludere esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal provvedimento impugnato relativamente alla presunzione e alla valutazione di elementi che possono negare la sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse opportunamente considerato tale profilo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a causa dell'inammissibilità del ricorso e dell'attribuzione di profili di colpa.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di limiti del ricorso ed esposizione dei motivi: la Corte segnala che il ricorso è stato proposto nei limiti di tale disposizione ma rimane generico.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di inammissibilità e alle sanzioni irrogate.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti senza muovere censure di legittimità specifiche alla motivazione del giudice di merito è in genere dichiarato inammissibile.
  • Il giudice della cautela deve motivare in modo autonomo, ma la Corte di legittimità richiede che il ricorrente contesti con precisione i profili di legittimità della motivazione; censure generiche o dedotte in fatto non sono sufficienti.
  • Nei procedimenti per reati di droga la presunzione prevista dalla normativa sugli stupefacenti incide anche sull'argomentazione richiesta al giudice della cautela; per escludere le esigenze cautelari è necessario produrre elementi specifici che elidano tale presunzione.
  • Il mero decorso del tempo rispetto ai fatti contestati non esclude automaticamente le esigenze cautelari: la valutazione considera anche la gravità indiziaria, la capacità criminale, la natura e le modalità delle condotte e l'eventuale consolidamento di rapporti con il sodalizio.
  • Per ottenere una misura meno afflittiva occorre dimostrare, con argomentazioni precise, l'assenza dei presupposti di necessità e proporzionalità della misura detentiva e l'effettiva adeguatezza delle misure alternative.
  • Ricorsi manifestamente generici o puramente fattuali possono determinare l'applicazione di sanzioni (spese e ammende) per colpa processuale ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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