Ordinanza n. 205/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordine di sgombero ex art. 823, comma 2 c.c., dei locali occupati dalla -OMISSIS- presso l’Ospedale-OMISSIS--OMISSIS- di -OMISSIS-, l’Ospedale -OMISSIS- di -OMISSIS- e l’Ospedale -OMISSIS--OMISSIS- di -OMISSIS-, emesso dall-OMISSIS- in data 1.4.2026, prot. -OMISSIS- - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque con nesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di sgombero ex art. 823, comma 2, c.c. dei locali destinati a punti di ristoro presso tre ospedali
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore del servizio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordine di sgombero dei locali utilizzati per la gestione di punti di ristoro presso tre ospedali, chiedendone la sospensione cautelare. L’amministrazione ha ritenuto che i rapporti avessero a oggetto la gestione di punti di ristoro destinati all’assolvimento di un pubblico servizio, situati all’interno di ospedali appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, e che la gestione fosse stata affidata in concessione. Ha inoltre rilevato che l’utilizzo si era protratto dopo la scadenza dei contratti, previo accordo tra le parti, con obbligo di corresponsione delle somme dovute per l’occupazione. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordine di sgombero e ne ha chiesto la sospensione, mentre erano pendenti una gara per la riassegnazione del servizio, impugnata dalla stessa ricorrente, e una causa civile relativa al pagamento dei canoni di locazione o delle somme per occupazione abusiva. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici di illegittimità articolati dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso gli atti impugnati fino all’udienza di discussione fissata per il 6 novembre 2026, salva l’adozione anteriore di nuovi atti da parte dell’amministrazione. La decisione cautelare si fonda, allo stato degli atti, sulla perdurante esistenza dell’accordo tra le parti relativo alla proroga dei rapporti concessori e sulla natura di pubblico servizio dell’attività svolta nei locali. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che la gara per la riassegnazione del servizio fosse ormai giunta alla fase conclusiva, ritenendo sussistenti i presupposti per mantenere provvisoriamente la situazione fino alla conclusione della gara. L’ordinanza non definisce il merito della legittimità dell’ordine di sgombero.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base giuridica dell’ordine di sgombero dei locali appartenenti al patrimonio indisponibile dell’amministrazione.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
È richiamato quale fondamento della tutela cautelare collegiale richiesta dalla ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per giustificare l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un ordine di sgombero può essere disposta quando, allo stato degli atti, risulti ancora operativo un accordo tra amministrazione e gestore per la prosecuzione del rapporto concessorio e l’attività svolta sia funzionale all’erogazione di un pubblico servizio.
- La prossimità della conclusione della gara indetta per la riassegnazione del servizio può giustificare la sospensione temporanea dell’ordine di sgombero fino alla definizione della procedura, al fine di assicurare la continuità del servizio e di evitare effetti irreversibili prima della riassegnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 1435/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 1173/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3496/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3497/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3498/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3499/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →