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Sentenza

Sentenza n. 620/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'accertamento del silenzio inadempimento dell'amministrazione convenuta nella procedura di rilascio del permesso di soggiorno, con conseguente ordine di conclusione del procedimento medesimo entro e non oltre 30 giorni o altro termine che sia ritenuto di giusti zia; del diritto di accesso agli atti della ricorrente, con ordine a carico dell’Amministrazione dell’invio di copia a mezzo pec del kit postale inviato dalla ricorrente in data 29 luglio 2024 e dei relativi documenti allegati.

Giustizia amministrativa202600131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno e mancato ostensione degli atti richiesti con istanza di accesso

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Bologna sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, con ordine di conclusione del procedimento entro trenta giorni o altro termine ritenuto congruo. Ha inoltre chiesto l'accesso agli atti, domandando l'invio tramite PEC della copia del kit postale trasmesso il 29 luglio 2024 e dei documenti allegati. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che, dopo aver prenotato l'appuntamento per il ritiro, ha ottenuto il permesso di soggiorno il 6 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la ricorrente ha conseguito il permesso di soggiorno durante il processo e, quindi, è venuto meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio e sulle domande connesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia. Sull'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato il giudice ha riservato la decisione a separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la domanda è stata proposta su tale base, ma il giudizio è stato definito per cessazione della materia del contendere in seguito al rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e il ricorrente consegue il bene della vita, viene meno l'interesse alla decisione e il giudizio deve essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio può determinare la cessazione della materia del contendere anche quando il ricorso cumuli all'azione avverso il silenzio una domanda di accesso agli atti, qualora dal testo della decisione risulti il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando il giudice ravvisi la particolarità della controversia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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