Cassazione Penale, Sentenza n. 15172/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva accolto il reclamo del detenuto Ficara contro il diniego dell'Amministrazione penitenziaria di autorizzare un colloquio telefonico con il fratello (anche lui 41-bis). Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice a quo avrebbe ecceduto nelle proprie attribuzioni invadendo la discrezionalità amministrativa prevista dagli artt. 35-bis e 69, comma 1, lett. b), Ord. pen., e avrebbe ingiustificatamente disatteso il parere della Direzione distrettuale antimafia, organo consultivo che aveva segnalato il ruolo verticistico attuale di entrambi i fratelli e il rischio incrementato dal contatto diretto fra di essi.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso del Ministero come infondato. Ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale che ammette, in linea di principio, colloqui controllabili tra detenuti sottoposti al 41-bis, purché non emergano concreti e rilevanti elementi ostativi. La Corte ha ricordato che il parere della DDA è qualificato e rilevante ma non vincolante; la magistratura di sorveglianza deve valutare criticamente la consistenza fattuale degli elementi indicati dalla DDA per accertare se giustifichino una prognosi seria di pericolosità tale da motivare il divieto. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha motivato pacatamente che la DDA si era limitata a richiamare la posizione verticistica senza fornire evidenze concrete di un aumento attuale del rischio collegato al colloquio, e ha ritenuto che le modalità rigorosamente controllate del colloquio potessero prevenire i rischi. Tali valutazioni, secondo la Corte, non integrano un sindacato eccedente e sono incensurabili in sede di legittimità; pertanto l'ordinanza favorevole a Ficara è stata confermata.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 aprile 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Il regime differenziato non esclude in linea di principio l'autorizzazione a colloqui tra detenuti 41-bis; l'esercizio di tale diritto deve però essere bilanciato con le esigenze di ordine e sicurezza che fondano l'istituto.
art. 35-bis e art. 69, comma 1, lett. b), Ord. pen.
Indicano i limiti della materia e i poteri dell'autorità amministrativa e della magistratura di sorveglianza; la giurisdizione non può sostituirsi alla valutazione amministrativa salvo che manchi motivazione o sia fittizia/arbitraria.
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, art. 16.2
"eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione"
La circolare prescrive di acquisire il parere della DDA come integrazione istruttoria: tale parere è prezioso per orientare la decisione amministrativa ma resta non vincolante; la Direzione di istituto deve tenerne conto nella valutazione complessiva.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)
La giurisprudenza recente (es. Sez. 1, n. 31634/2022; Sez. 1, n. 7654/2014; Sez. 1, n. 29007/2021; Sez. 1, n. 5697/2014) ha chiarito che: 1) la detenzione 41-bis non esclude in via di principio colloqui controllati con familiari detenuti; 2) il parere della DDA è consultivo ma pregiudizialmente rilevante; 3) la magistratura di sorveglianza controlla la legittimità e la fondatezza fattuale delle motivazioni, non sostituisce la valutazione amministrativa se non per mancanza o fittizietà della motivazione.
Massime di principio
- Il parere della Direzione distrettuale antimafia è altamente rilevante ma non vincolante: deve essere considerato e valutato criticamente, non automaticamente recepito.
- La magistratura di sorveglianza, nell'esame di reclami ex art. 35-bis, può verificare la consistenza fattuale e la capacità predittiva degli elementi segnalati dalla DDA, ma non può sostituirsi alla discrezionalità amministrativa se la motivazione è reale e proporzionata.
- Colloqui telefonici tra detenuti 41-bis possono essere autorizzati a condizione che siano previste modalità rigorosamente controllate che riducano i rischi concreti per l'ordine e la sicurezza.
- Un richiamo generico al ruolo passato o alla posizione verticistica degli interessati non è di per sé sufficiente a giustificare un divieto: servono elementi concreti e attuali che dimostrino un aumento del rischio collegato al colloquio.
- Le autorità amministrative devono documentare specificamente i motivi del diniego (evidenze investigative, collegamenti attuali, gravità del pericolo) per rendere il provvedimento resistente al controllo giurisdizionale.
- In caso di valutazioni prognostiche sulla pericolosità, deve essere operato un bilanciamento motivato tra diritti costituzionali (es. rapporti familiari) e esigenze di sicurezza; decisioni proporzionate e motivate sono quelle che resistono in Cassazione.
- Il controllo di legittimità in Cassazione è limitato alla verifica di violazioni di legge, mancanza o fittizietà della motivazione: censure meramente critiche sul merito della valutazione amministrativa difficilmente riescono.
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