Cassazione Civile, Ordinanza n. 10245/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituito dal debitore in favore delle figlie. La creditrice assumeva di essere titolare di un credito già accertato con sentenza d'appello confermativa di lodo arbitrale. I convenuti avevano contestato l'interesse ad agire della creditrice, sostenendo che, al momento della proposizione della revocatoria, la decisione resa nel separato giudizio di opposizione all'esecuzione non fosse ancora passata in giudicato e la procedura esecutiva fosse ancora pendente. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria. In appello i soccombenti avevano insistito, anche con istanza di rimessione della causa sul ruolo depositata oltre i termini ex art. 190 c.p.c., sul venir meno dell'interesse ad agire e, in via ulteriore, sull'assenza di eventus damni per sopravvenute iniziative esecutive e assegnazioni. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione e condannato gli appellanti ex art. 96, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che l'interesse ad agire potesse sopravvenire in corso di causa; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte desunto una rinuncia implicita all'esecuzione dalla proposizione della revocatoria; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere inferito tale rinuncia da un solo fatto presuntivo; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta insussistenza dell'eventus damni per istanze di assegnazione e altre assegnazioni ottenute; 5) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per la condanna per lite temeraria asseritamente fondata sulla sola istanza di rimessione sul ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento della società asseritamente cessionaria del credito, ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, infondato il quarto e infondato il quinto, e ha quindi rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente e alla somma di euro 10.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto che l'interesse ad agire in revocatoria fosse sorto proprio dall'opposizione all'esecuzione fondata sul vincolo di destinazione, e che i successivi argomenti sulla sopravvenuta assegnazione o sul passaggio in giudicato fossero comunque irrilevanti o meramente ad abundantiam. Quanto al vizio motivazionale, ha osservato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione ampiamente sufficiente e che non risultava alcuna omissione decisiva; quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ha escluso che essa si fondasse sulla mera presentazione dell'istanza di rimessione sul ruolo, valorizzando invece la manifesta infondatezza dell'impugnazione e il carattere dilatorio complessivo della condotta processuale.
Norme richiamate
Il vincolo di destinazione può essere opposto dal debitore e dai beneficiari anche in sede esecutiva; la sua opponibilità è stata qui il presupposto che ha determinato la necessità della revocatoria da parte del creditore.
Richiamato quale base della revocatoria ordinaria; il Tribunale aveva ritenuto integrati i relativi presupposti.
L'interesse ad agire è condizione dell'azione e, secondo la decisione di merito fatta propria in cassazione, può sopravvenire fino alla decisione; nel caso concreto è sorto per effetto dell'opposizione all'esecuzione fondata sul vincolo di destinazione.
La Corte ha escluso che dalla proposizione dell'azione revocatoria potesse desumersi automaticamente acquiescenza alla sentenza resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione o rinuncia implicita all'esecuzione.
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura che contestava l'uso della presunzione, perché le ulteriori affermazioni della sentenza di merito erano comunque solo ad abundantiam e non decisive.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per i motivi di violazione di legge processuale dedotti dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per censurare la violazione di norme sostanziali e processuali sul ragionamento presuntivo e sulla valutazione della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è configurabile solo nei limiti estremi della totale omissione o della motivazione apparente/incomprensibile; non basta il mero difetto di sufficienza della motivazione.
Configura una sanzione pubblicistica autonoma per abuso del processo, cumulabile con le altre ipotesi di responsabilità aggravata; nel caso concreto la condanna è stata confermata perché fondata sulla manifesta infondatezza dell'impugnazione e sull'uso dilatorio del processo.
Richiamato solo per la tardività dell'istanza di rimessione della causa sul ruolo rispetto alla scadenza dei termini conclusionali.
artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.
Norme sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
Richiamato per una memoria della controricorrente in cui si affermava l'attualità del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'interesse ad agire in un'azione revocatoria può essere valutato in relazione alla concreta utilità della tutela richiesta e può sorgere anche in corso di causa quando il comportamento del debitore o l'esito di altro giudizio renda attuale la necessità di neutralizzare l'atto dispositivo.
- La proposizione di una revocatoria non comporta di per sé acquiescenza alla decisione resa in altro giudizio né rinuncia implicita all'esecuzione, occorrendo elementi univoci e specifici per desumere una volontà abdicativa.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando investe, in realtà, la sufficienza o la persuasività della motivazione: il vizio è configurabile solo in presenza di totale omissione del fatto storico decisivo o di motivazione meramente apparente, incomprensibile o perplessa.
- La contestazione dell'eventus damni non è idonea se si fonda su fatti processuali sopravvenuti che non dimostrino con certezza l'integrale soddisfacimento del credito o l'eliminazione del pregiudizio arrecato dall'atto impugnato.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una valutazione complessiva dell'abuso del processo e può essere sorretta dalla manifesta infondatezza dell'impugnazione e dall'uso strumentale di iniziative processuali dilatorie; non è sufficiente, né necessario, che sia valorizzato un singolo atto processuale isolatamente considerato.
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