Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4138/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a) del provvedimento di attribuzione ore di sostegno recante prot. n. -OMISSIS- con il quale il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione alla giovane -OMISSIS- di n. 6 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024/2025; b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (27 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze della minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per la minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (27 ore settimanali): nonché per la correzione dell’errore materiale presente nella sentenza n. 1429 del 2025;

Giustizia amministrativa202403827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse e liquidato le spese di lite senza attribuzione ai difensori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1429/2025. La sentenza aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale relativo all'attribuzione di sei ore di sostegno scolastico, condannando l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, ma aveva omesso di disporre l'attribuzione delle spese agli avvocati della ricorrente, nonostante tale attribuzione fosse stata richiesta nel ricorso introduttivo e i procuratori si fossero dichiarati antistatari.

La decisione

Il TAR ha rilevato la sussistenza dell'errore materiale, ritenendolo emendabile ai sensi dell'art. 86 c.p.a., poiché nelle conclusioni del ricorso risultava la dichiarazione di antistatarietà dei difensori costituiti. Ha quindi disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza n. 1429/2025, aggiungendo, dopo la liquidazione delle spese in 1.000 euro oltre accessori di legge, la formula: con attribuzione agli avvocati Armando Mangiapia e Gabriella Mangiapia, dichiaratisi antistatari. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. La pronuncia non ha riesaminato nel merito la controversia sull'assegnazione delle ore di sostegno.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    correzione di errore materiale

    Consente di correggere l'omessa attribuzione delle spese ai difensori antistatari quando tale attribuzione risulta richiesta e documentata negli atti di causa e l'omissione è imputabile a mero errore materiale.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione da parte della Segreteria.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alle ulteriori norme in materia di protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore disciplina nazionale di protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L'omessa attribuzione delle spese ai difensori dichiaratisi antistatari può essere corretta ai sensi dell'art. 86 c.p.a. quando l'attribuzione era stata richiesta negli atti processuali e l'omissione deriva da un mero errore materiale, senza necessità di modificare la decisione sostanziale sulle spese.
  • La correzione dell'errore materiale non consente di riesaminare il merito della controversia né di modificare la statuizione sostanziale sulle spese, ma serve a rendere il dispositivo conforme a quanto già risultava deciso e richiesto nel processo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.