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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35434/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 26 febbraio 2026 della Corte d'appello di Milano, che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, prospettando una ricostruzione alternativa. Ha inoltre censurato il bilanciamento tra le circostanze, disposto in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità perché consisteva in doglianze di fatto e chiedeva una rilettura delle prove e una ricostruzione alternativa, senza confrontarsi effettivamente con gli elementi probatori e con la motivazione analitica e logica della Corte d'appello. Le censure sul bilanciamento sono state ritenute generiche e aspecifiche: la decisione di equivalenza era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e il ricorrente non si era confrontato con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.);

    La norma identifica il reato per il quale l'imputato era stato condannato; la decisione non ne sviluppa un'interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, quando la censura si risolve in doglianze di merito e non si confronta concretamente con gli elementi probatori e con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È aspecifica la censura sul bilanciamento delle circostanze che non si confronta con le ragioni motivazionali della decisione impugnata, se queste sono sufficienti e non illogiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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