Cassazione Penale, Ordinanza n. 35382/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato in abitazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il fatto non fosse punibile perché l'azione criminosa si era interrotta per desistenza volontaria dell'agente. In concreto, secondo la ricostruzione recepita dalla Corte territoriale, l'uomo avrebbe forzato la porta d'ingresso ed era entrato nell'abitazione, ma si era poi allontanato quando erano sopraggiunte terze persone; da ciò il ricorrente pretendeva di ricavare una desistenza volontaria o comunque l'insussistenza del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la motivazione della sentenza impugnata evidenziava che l'interruzione dell'azione non era frutto di una scelta spontanea dell'agente, ma era stata determinata dal sopraggiungere di terzi sul posto. Richiamando giurisprudenza consolidata, la Corte ha ribadito che desistenza dal delitto e recesso attivo presuppongono una decisione volontaria dell'agente, non imposta da fattori esterni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La desistenza volontaria dal delitto è configurabile solo quando l'interruzione dell'azione criminosa dipenda da una scelta libera e spontanea dell'agente; non opera se la condotta si arresta per cause esterne o indipendenti dalla sua volontà.
- Il recesso attivo richiede, analogamente, una condotta positiva finalizzata a scongiurare l'evento e non può essere riconosciuto quando l'arresto dell'azione sia imposto dal sopraggiungere di terzi o da altre circostanze estranee alla volontà dell'autore.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata esclude che l'interruzione dell'azione sia stata volontaria, la censura di violazione di legge sulla desistenza si risolve in una contestazione non idonea a superare la decisione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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