Ordinanza n. 750/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento quanto al ricorso n. 8532 del 2025: - del decreto del Ministero dell’Interno in data 26.02.2025 e notificato al ricorrente in data 31.05.2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, L. 05.02.1992, n. 91 K10/-OMISSIS-; quanto al ricorso n. 8905 del 2025: del decreto, emesso dal Ministero dell’Interno in data 26.02.2025 e notificato in data 27 maggio 2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 91 del 1992 K10/-OMISSIS- quanto al ricorso n. 8913 del 2025: per l'annullamento del decreto del Ministero dell’interno in data 26.02.2025 e notificato in data 27 maggio 2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 91 del 1992 n. K10/-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2025, notificati nel maggio 2025, di rigetto delle domande di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, motivati con l'asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica e, per i figli, con riferimento alla posizione del padre
Esito
La controversia
Tre ricorsi connessi sono stati proposti contro altrettanti decreti ministeriali di rigetto di domande di cittadinanza italiana. Il ricorso n. 8905/2025 riguarda il padre, la cui domanda è stata respinta in ragione dell'asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica, ribadita dall'Amministrazione sulla base di elementi riconducibili ai servizi di sicurezza. I ricorsi n. 8532/2025 e n. 8913/2025 riguardano rispettivamente il figlio e la figlia, le cui domande sono state rigettate facendo riferimento alla medesima asserita pericolosità del padre. Nella precedente camera di consiglio cautelare il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di depositare le relazioni dei servizi segreti concernenti gli addebiti posti a carico del padre. L'Amministrazione ha chiesto un differimento per ottemperare all'ordinanza relativa alla posizione del padre, mentre ha depositato la documentazione richiesta con riguardo agli altri due ricorsi. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di censura ulteriori dedotti dai ricorrenti, poiché il giudizio è definito, allo stato, mediante acquisizione istruttoria.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi in ragione della loro connessione oggettiva e familiare, così da consentire una valutazione complessiva della situazione del nucleo familiare ed evitare decisioni eventualmente discordanti. Non ha deciso nel merito né ha definito le domande cautelari o di annullamento. Ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione la documentazione già richiesta con la prima ordinanza istruttoria, accordando il differimento domandato. L'Amministrazione dovrà depositare entro il 6 marzo 2026 una relazione complessiva, corredata da chiarimenti su eventuali ulteriori connessioni tra le posizioni dei ricorrenti. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
Richiamati quali disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a giustificazione della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
art. 9, comma 1, lett. f, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Indicato quale base normativa delle domande di concessione della cittadinanza italiana, rigettate con i decreti impugnati.
Massime di principio
- Quando più ricorsi riguardano provvedimenti connessi sotto il profilo oggettivo e familiare e la decisione di una posizione può incidere sulle altre, il giudice amministrativo può riunirli per garantire una valutazione complessiva ed evitare decisioni contrastanti.
- Ai fini della decisione su un diniego di cittadinanza motivato dall'asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica, il giudice può ordinare all'Amministrazione il deposito della relazione dei servizi di sicurezza relativa agli elementi posti a fondamento del diniego, nonché richiedere una relazione complessiva sulle connessioni tra le posizioni di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare.
- Quando l'Amministrazione chiede un differimento per adempiere a un ordine istruttorio e il giudice lo ritiene giustificato, il termine può essere prorogato, fissando una nuova scadenza per il deposito della documentazione e rinviando la trattazione a una successiva camera di consiglio.
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