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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5474/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere dopo la pronuncia di condanna in appello per omicidio volontario (fatto dell'8/9/2008). Il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse erroneamente escluso il pericolo di fuga e di reiterazione, non valutando correttamente le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e senza tener conto dell'irreperibilità dell'imputato (ritorno in Romania e localizzazione solo tramite ricerche Interpol) e dell'entità della pena come elemento che può spingere a sottrarsi alle ricerche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. I motivi: il Tribunale non ha applicato correttamente la disciplina delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, che si estendono anche all'attualità e concretezza del pericolo salvo prova contraria; non era sufficiente il solo decorso del tempo per escludere le esigenze cautelari; inoltre il Tribunale non ha adeguatamente considerato, come prescrive il comma 1-bis dell'art. 275, l'esito del procedimento e l'entità della pena rapportandoli al rischio di sottrarsi all'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen. lett. b) e c)

    Indicano le esigenze cautelari rispettivamente del pericolo di fuga (lett. b) e del pericolo di reiterazione (lett. c). La Corte rileva che tali esigenze devono essere valutate anche alla luce delle presunzioni speciali previste dall'art. 275 quando applicabile.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Disciplina una presunzione speciale di pericolosità per specifici reati (tra cui gli omicidi gravi) che si estende anche all'attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria. Tale presunzione non può essere superata dal solo decorso del tempo e richiede elementi concreti per essere smentita.

  • art. 275 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce che, quando la richiesta cautelare è proposta dopo la pronuncia di condanna, il giudice deve tener conto anche dell'esito del procedimento e dell'entità della pena (fattori rilevanti, tra l'altro, ai fini del pericolo di fuga) e non ritardare ingiustificatamente l'applicazione della misura.

  • art. 273 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel materiale del caso (presunzione di pericolosità/reiterazione). Dal testo della sentenza emerge l'invocazione della presunzione operativa di pericolosità, ma la Corte si è principalmente soffermata sull'art. 275 e sulla sua portata.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma citata tra i motivi del ricorso; dal testo non emerge un'interpretazione sviluppata della disposizione da parte della Corte nel provvedimento impugnato.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per indicare la competenza per il nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro dopo l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Quando il fatto rientra nelle fattispecie previste dall'art. 275, comma 3, la presunzione di pericolosità riguarda anche l'attualità e concretezza del pericolo e non può essere liquidata con il solo decorso del tempo.
  • Il giudice che valuta la custodia cautelare dopo una condanna deve considerare l'esito del processo e l'entità della pena (art. 275, comma 1-bis): una pena elevata può costituire elemento indiziario di rischio di fuga.
  • L'assenza di nuovi reati nel tempo non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione quando operano presunzioni legislative; è necessaria prova contraria specifica e circostanziata.
  • Il trasferimento in altro Stato e l'irreperibilità (es. necessità di ricerche Interpol) sono elementi concreti rilevanti per il rischio di fuga e devono essere adeguatamente valutati dal giudice cautelare.
  • Se il giudice di merito omette di applicare le presunzioni legislative o di motivare adeguatamente la valutazione delle esigenze cautelari, la Cassazione può annullare il provvedimento e disporre il rinvio per un nuovo esame.
  • In casi analoghi conviene documentare in modo dettagliato elementi concreti contrari alla presunzione (es. stabile residenza in Italia, vincoli familiari e lavorativi, collaborazione con le autorità) se si intende sostenere l'assenza di esigenze cautelari.

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