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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3749/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 16/07/2024 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Guerini e Ragusa. I ricorrenti contestavano la motivazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe utilizzato elementi di fatto errati o non pertinenti (es. un presunto sequestro di una bozza di rivendicazione degli attentati di Genova, il riferimento a terze persone come Alfredo Maria Buonanno) e elementi non concludenti come la militanza anarchica, l'appartenenza ad ambienti ambientalisti e la frequentazione di altri soggetti anch'essi assolti, elementi che il Tribunale di Pisa avrebbe escluso come probatori ai fini della responsabilità penale.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione logica e priva di aporie per ravvisare la colpa grave dei ricorrenti ai fini dell'art. 314 c.p.p., senza più utilizzare il contenuto delle intercettazioni ambientali dichiarate inutilizzabili in sede di merito. La Corte d'appello ha infatti puntualmente valorizzato altri elementi: il ritrovamento, presso l'abitazione dei ricorrenti, di un DVD intitolato "diario di Guerra" contenente istruzioni dettagliate per la costruzione di ordigni incendiari e incitamenti ad azioni dirette, ritagli di stampa relativi ad azioni rivendicate dall'A.L.F. nella provincia di Pisa, bozze e materiali editoriali (es. bozze della rivista "Terra Selvaggia" con testi che esaltavano azioni dirette e suggerivano modalità violente), un volantino di rivendicazione non ancora pubblicato, nonché la corrispondenza tra tecniche descritte nel materiale e gli inneschi utilizzati in attentati locali. È stata inoltre considerata la frequentazione di Ragusa con soggetti riconducibili alla stessa cellula e condannati in primo grado. Sulla base di tali elementi, integranti una valutazione ex ante autonoma rispetto al giudizio penale, la Corte ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. In ordine alle spese, pur essendo prevista la condanna, la Corte ha ritenuto opportuno compensare le spese tra le parti date le peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; interpretata nella sentenza nel senso che il riconoscimento dell'indennizzo è escluso in presenza di colpa grave del richiedente, valutata ex ante con un'analisi autonoma e motivata di tutti gli elementi disponibili che hanno creato la falsa apparenza di responsabilità penale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Fondamento formale del gravame in cassazione (vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondata la censura, ritenendo adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello.

  • Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021 (Rv. 282417)

    Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, Rv. 282417

    Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che il giudice della riparazione non può basare la valutazione di dolo o colpa grave su intercettazioni che nel giudizio di cognizione sono risultate inutilizzabili; la precedente ordinanza era stata annullata proprio per aver fatto ciò.

  • Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021 (P.G. in c. Denaro, Rv. 282565)

    Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, P.G. in c. Denaro, Rv. 282565

    Giurisprudenza che ammette la valutazione negativa delle "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati come elemento ostativo alla riparazione se emerge una concausalità con l'adozione della misura cautelare.

  • Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023 (Di Dio, Rv. 285069)

    Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069

    Principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con un proprio iter logico-motivazionale, gli elementi probatori disponibili per accertare se la condotta del richiedente abbia configurato una falsa apparenza di illecito penale, distinto dall'accertamento della responsabilità penale 'oltre ogni ragionevole dubbio'.

Massime di principio

  • La revoca o l'assoluzione nel giudizio penale non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: occorre valutare se sussista "colpa grave" del richiedente che abbia contribuito a generare la falsa apparenza di responsabilità.
  • Il giudice della riparazione non può utilizzare, ai fini della valutazione della colpa grave, elementi che sono stati dichiarati inutilizzabili nel processo penale (es. intercettazioni ritenute non utilizzabili); tuttavia può fondare la decisione su altri elementi probatori idonei e adeguatamente motivati.
  • Il possesso di materiale che istruisce o incita alla commissione di reati (manuali, video, testi che spiegano tecniche di fabbricazione di ordigni) e la corrispondenza tra le tecniche ivi descritte e quelle effettivamente impiegate in reati possono essere valutati come indice di colpa grave.
  • Le frequentazioni con soggetti notoriamente aderenti a organizzazioni che compiono azioni violente possono essere considerate dal giudice della riparazione se emerge almeno una concausalità rispetto all'adozione della misura cautelare.
  • Nelle impugnazioni della motivazione il difensore deve confrontarsi con tutti gli elementi fattuali valorizzati dal giudice e proporre, se possibile, ricostruzioni alternative già nelle sedi di riesame o nelle istanze a tutela, altrimenti l'assenza di una diversa ricostruzione indebolisce la censura.

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