Sentenza n. 728/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto, prot. n. -OMISSIS-, recante data -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-con il quale il Questore della Provincia di Firenze ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo l’illegittimità della valutazione della Questura circa l’assenza del requisito della buona condotta e dell’affidabilità nel non abusare delle armi. L’amministrazione aveva valorizzato una condanna risalente al 1998 per omessa denuncia di una carabina ad aria compressa, reato estinto da oltre vent’anni, nonché una condanna per bancarotta fraudolenta e tre condanne per omesso versamento di contributi previdenziali, con pene pecuniarie integralmente pagate. Il ricorrente ha evidenziato la risalenza, la scarsa offensività e l’estinzione del primo reato, oltre al fatto che le altre condanne erano riconducibili al fallimento dell’impresa familiare, con pena condizionalmente sospesa per la bancarotta e pagamento delle multe per gli omessi versamenti contributivi. Ha inoltre dedotto che tali reati non rientrano tra le condizioni automaticamente ostative previste dall’art. 43 TULPS e che il provvedimento non conteneva una concreta valutazione dell’attuale pericolo di abuso delle armi, risolvendosi in un automatismo tra condanne e inaffidabilità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che il provvedimento era stato fondato pressoché integralmente su condanne relative al fallimento dell’impresa familiare e su un reato di omessa denuncia di arma risalente al 1995, estinto da 21 anni, di scarsa offensività e già ritenuto non ostativo nei precedenti rinnovi. Le condanne per bancarotta e omesso versamento di contributi previdenziali non sono automaticamente idonee a dimostrare una specifica attitudine antisociale o il pericolo di abuso delle armi. L’amministrazione può utilizzare anche tali reati quali elementi presuntivi, ma deve considerarli nel contesto concreto e indicare ulteriori elementi capaci di delineare l’inaffidabilità del soggetto. Nel caso esaminato mancava una valutazione concreta circa l’affidabilità dell’istante e l’amministrazione aveva illegittimamente equiparato i reati fallimentari alle ipotesi automaticamente preclusive previste dall’art. 43, comma 1, TULPS. Il TAR ha escluso la ricorrenza delle condizioni ostative normativamente tipizzate, ha annullato l’atto impugnato e ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Le ipotesi previste dalla disposizione sono condizioni ostative tipizzate; reati fallimentari e omesso versamento di contributi previdenziali non possono esservi automaticamente equiparati. Tali reati possono rilevare solo nell’ambito di una valutazione concreta e motivata dell’affidabilità del richiedente e del pericolo di abuso delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego di rinnovo di una licenza di porto d’armi non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mera esistenza di condanne penali che non rientrano tra le ipotesi tipizzate come automaticamente ostative dall’art. 43 TULPS.
- Le condanne per reati fallimentari o per omesso versamento di contributi previdenziali possono essere valutate dall’autorità di pubblica sicurezza come elementi presuntivi, ma non dimostrano di per sé l’inaffidabilità nell’uso delle armi o il pericolo di abuso delle stesse.
- Quando l’amministrazione valorizza reati non automaticamente ostativi, deve svolgere una valutazione concreta, attuale e contestualizzata della personalità e dell’affidabilità del richiedente, indicando gli ulteriori elementi indiziari che giustificano il giudizio negativo.
- La risalenza, l’estinzione e la scarsa offensività del reato, nonché il fatto che esso non abbia impedito precedenti rinnovi della licenza, sono circostanze che devono essere considerate nella valutazione dell’affidabilità e non possono essere neutralizzate senza specifica motivazione.
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