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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06136/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza resa ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 marzo 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unico profilo dedotto riguardava la determinazione della pena, censurata perché ritenuta non coincidente con il minimo edittale. La Corte di cassazione rileva tuttavia che tale doglianza era formulata in modo del tutto generico, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare manifeste illogicità della decisione sul trattamento sanzionatorio. Non risultano dal testo altri motivi o il reato contestato in origine.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza nelle ipotesi previste; dalla sua applicazione discende la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la determinazione della pena in modo meramente generico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifiche manifeste illogicità.
  • Le doglianze sulla quantificazione della pena devono essere specifiche, argomentate e ancorate alle ragioni decisive della sentenza di merito; in difetto, il controllo di legittimità non può essere utilmente attivato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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