Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/11/2023 n. 6316 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Ires - Addizionale Robin tax - Incostituzionalità - Decorrenza dalla data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e non ex tunc.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Parco Eolico XXXXX S.r.l. ha impugnato il silenzio rifiuto di rimborso dell'addizionale IRES (c.d. Robin Hood Tax) versata per l'anno 2013, contestando la legittimità costituzionale della norma che impone tale addizionale anche alle imprese di energia rinnovabile, invocando violazioni dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, capacità contributiva e tutela del paesaggio.

La decisione

La Corte ha respinto l'appello, confermando che la dichiarazione di incostituzionalità della Robin Hood Tax da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 10/2015) decorre solo dal 12 febbraio 2015, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e non retroattivamente. Di conseguenza, il rimborso per il 2013 non è dovuto. Inoltre, è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante, ritenendola infondata alla luce della pronuncia della Consulta.

Norme richiamate

  • art. 81, commi 16, 17 e 18 del DL n. 112/2008

    Norma che istituisce l'addizionale IRES (Robin Hood Tax) per i settori petrolifero ed energetico, estesa alle fonti rinnovabili dal d.lgs. n. 138/2011.

  • d.lgs. n. 138/2011, art. 7, co.1, lett. c)

    Modifica l'art. 81, DL n. 112/2008 estendendo l'addizionale anche alle imprese che producono energia elettrica da fonti rinnovabili.

  • Corte Costituzionale sentenza n. 10/2015

    Dichiara incostituzionale la Robin Hood Tax per violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva, ma ne dispone la decorrenza degli effetti dalla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, non retroattivamente, per ragioni di bilancio pubblico.

  • Cassazione Ordinanza n. 15698/2023

    Conferma che l'ampliamento della Robin Hood Tax ha effetto dall'anno d'imposta 2014 in poi, escludendo applicazioni retroattive per l'anno 2013.

  • art. 3 della Legge n. 212/2000

    Stabilisce il principio di non retroattività delle leggi tributarie, salvo espressa previsione contraria.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di incostituzionalità di norme tributarie possono avere efficacia solo dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, salvo diversa indicazione, per tutelare la stabilità del bilancio pubblico.
  • Le controversie su rimborsi di imposte dichiarate incostituzionali devono considerare la decorrenza temporale stabilita dalla Consulta e non possono pretendere rimborsi per anni precedenti tale decorrenza.
  • Le modifiche normative che ampliano la platea dei soggetti obbligati a tassazioni devono essere interpretate alla luce del principio di non retroattività, a meno che non vi sia espressa disposizione normativa contraria.
  • Il giudice deve respingere questioni di legittimità costituzionale già trattate e definite dalla Corte Costituzionale in precedenti sentenze, a meno che non emergano nuovi profili di rilevanza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.