Sentenza del 08/11/2023 n. 3161 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
L'assenza di liquidità non è causa di non punibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2012 (IRES e IVA) emessa dopo controllo automatizzato; la CTP aveva ridotto l'IRES sulla base di una dichiarazione integrativa e aveva annullato le sanzioni ritenendo sussistere la causa di non punibilità ex art. 6, comma 5, D.lgs. 472/1997 per forza maggiore, attesa la grave crisi di liquidità dell'azienda derivante dal settore edile, insolvenza di clienti, accesso al credito ristretto e ammissione al concordato preventivo. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione sostenendo che la mera crisi di liquidità non costituisce automaticamente forza maggiore esimente e che mancavano prove dell'impossibilità assoluta e imponderabile di adempiere e della prova che la società si fosse premunita o avesse tentato ragionevolmente di recuperare i crediti.
La decisione
La Corte d'Appello ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado: ha ritenuto legittima e fondata la cartella di pagamento nella parte in cui prevedeva le sanzioni (complessivi € 178.255,50) e ha confermato la fondatezza della pretesa impositiva sottostante; ha altresì respinto l'appello incidentale della contribuente. La Corte ha motivato che la crisi di liquidità, pur documentata, non dimostrava gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per l'esimente di forza maggiore (evento anormale ed estraneo + obbligo di essersi premuniti e l'impossibilità di adempiere senza sacrifici eccessivi) e che mancavano prove di tentativi di recupero crediti o altre misure idonee. Le spese di questo grado sono compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 472/1997 art. 6, comma 5
"non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore"
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: la forza maggiore va intesa secondo la nozione penalistica (avvenimento imponderabile che annulla la signoria sul comportamento e la coscienza/volontarietà). La mera crisi di liquidità non è causa automatica di non punibilità; occorrono elementi oggettivi e soggettivi valutati e provati dal contribuente.
D.P.R. 600/1973 art. 36-bis
Norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali; la cartella derivava da liquidazione eseguita ai sensi di questa norma.
D.P.R. 633/1972 art. 54-bis
Norma relativa al controllo automatizzato dell'IVA; la pretesa tributaria comprendeva anche componenti IVA determinate ai sensi di questa disposizione.
D.lgs. 546/1992 art. 53, comma 1
Richiamata con riferimento all'ammissibilità dell'appello: la mancanza o incertezza dei motivi deve essere valutata nel complesso dell'atto di gravame; la Corte ha ritenuto che l'atto di impugnazione dell'Agenzia fosse sufficientemente specifico.
D.lgs. 546/1992 art. 15, comma 2
La Corte ha ritenuto che la lealtà fiscale della contribuente e la reciproca soccombenza giustificassero l'integrale compensazione delle spese del grado di appello ai sensi di questa disposizione.
Cass. civ. Sez. VI, sent. n. 28063/2018
Precedente richiamato per il principio che la nozione di forza maggiore richiede elementi oggettivi e soggettivi e che l'esimente non opera automaticamente in caso di mancanza di liquidità.
Cass. civ. Sez. VI, sent. n. 27416/2020
Conferma del principio che la crisi di liquidità non è di per sé forza maggiore esimente in materia tributaria.
Cass. civ. Sez. VI, sent. n. 7850/2018
Ulteriore pronuncia della Suprema Corte che esclude che una crisi aziendale costituisca automaticamente forza maggiore ai fini dell'esenzione dell'art. 6, comma 5, D.lgs. 472/1997.
Cass. civ. Sez. VI, sent. n. 11111/2022
Principio secondo cui la forza maggiore, nel diritto sanzionatorio tributario, va intesa penalisticamente come avvenimento imponderabile che annulla la coscienza e la volontarietà; la crisi di liquidità dovuta a inadempimenti di PA o prevedibile non rientra in tale nozione.
Cass. civ. Sez. Trib., sent. n. 23979/2022
Richiamata in tema di requisiti di specificità dell'impugnazione: la mancanza di dettagli può essere valutata considerando l'intero atto di gravame.
Massime di principio
- La sola temporanea mancanza di liquidità non costituisce automaticamente forza maggiore ai fini dell'esclusione di responsabilità/sanzioni tributarie.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 6, comma 5, D.lgs. 472/1997 il contribuente deve provare sia un elemento oggettivo (evento anormale ed estraneo all'operatore) sia un elemento soggettivo (aver adottato misure ragionevoli per prevenire o fronteggiare l'evento senza sacrifici eccessivi).
- Gravare sul contribuente l'onere di allegazione e prova: occorre documentare tentativi reali e documentabili di recupero crediti (lettere di messa in mora, atti giudiziari o stragiudiziali, esiti negativi delle azioni esecutive), rifiuti di finanziamento, o eventi imponderabili e incontrollabili che abbiano reso materialmente impossibile il pagamento.
- La prevedibilità dell'evento e la possibilità di adottare misure di tutela riducono la rilevanza dell'argomento di crisi finanziaria; crisi dovute a inadempimenti prevedibili di terzi (es. PA) sono difficilmente qualificabili come forza maggiore.
- In sede processuale, presentare tempestivamente documentazione probatoria e, se possibile, dichiarazioni integrative prima dell'introduzione del giudizio può influire sulla valutazione delle ragioni e sulle spese di lite.
- Se si intende fondare la difesa sulla forza maggiore, occorre costruire una prova cronologica e documentale dell'evento, degli effetti concreti sulla liquidità e delle misure adottate per mitigare le conseguenze; l'assenza di tali elementi espone al rigetto della doglianza e al mantenimento delle sanzioni.
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