Sentenza del 08/11/2023 n. 31078 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Istanza di rimborso delle ritenute operate da Grenke Locazione (società italiana consociata) sugli interessi pagati a Grenke Finance PLC per gli anni (Omissis), invocando l'esenzione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26‑quater, sulla base di certificati di residenza fiscale irlandese e altra documentazione probatoria (dichiarazioni dei redditi, bilanci, contratti di finanziamento).
La decisione
La CTR regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato la domanda ritenendo i certificati inidonei a provare doppia imposizione e rilevando la mancata produzione di tutti i contratti di finanziamento. La Corte di cassazione ha però accolto il primo motivo per nullità della sentenza (motivazione apparente e contraddittoria), rilevando contraddizioni nella valutazione dei certificati e omissione dell'esame di documenti decisivi (dichiarazioni dei redditi, bilanci), nonché errati riferimenti normativi relativi alla prova del quantum; perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR d'appello dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per nuovo esame. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Spese regolate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Regime di esenzione delle ritenute sugli interessi pagati a società non residenti: richiede prova della forma giuridica, della residenza fiscale, dell'assoggettamento a imposizioni previste nell'allegato B, della qualità di beneficiario effettivo e, per il quantum, della natura di interessi. La Corte rileva che alcune prove (certificato di residenza) sono integrate da ulteriori documenti (dichiarazioni fiscali, bilanci, contratti) e che il giudice deve esaminare tali documenti decisivi.
Direttiva 2003/49/CE
lett. A), iii) e art. 3, lett. a, ii) (richiamati dalla CTR)
La CTR ha fatto richiamo a disposizioni della direttiva e al concetto di doppia imposizione; la Cassazione nota tuttavia che la controversia verte su un rimborso chiesto ai sensi dell'art. 26‑quater del DPR e che l'uso delle norme convenzionali/direttive non può sostituire l'analisi e l'applicazione dei requisiti sostanziali e probatori previsti dalla normativa nazionale.
Codice di procedura civile
art. 115, art. 116, art. 132, art. 360 c.p.c.
Art. 132 c.p.c. (obbligo di motivazione) e art. 360 n.4 (nullità per motivazione apparente) sono stati centrali: la sentenza d'appello è stata annullata per motivazione contraddittoria/insufficiente. Art.115 e 116 reggono l'obbligo di valutare le risultanze decisive e il prudente apprezzamento della prova; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia omesso di esaminare atti decisivi e abbia applicato erroneamente criteri valutativi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai requisiti formali della motivazione e al sindacato di legittimità sulle sentenze tributarie: la carenza motivazionale integra vizio rilevante ai fini della cassazione.
Circolare Agenzia Entrate
Circolare 47E del 02/11/2005
La CTR aveva ritenuto il certificato non conforme; la Cassazione osserva che il documento prodotto era conforme alla prassi (circolare) e che pertanto il certificato andava adeguatamente valutato insieme alla restante documentazione.
Convenzione contro la doppia imposizione
La CTR ha fatto ripetuti richiami alla funzione del 'certificato convenzionale' e a norme convenzionali; la Cassazione rileva l'irrilevanza di tali riferimenti ove la domanda è fondata sull'art. 26‑quater del DPR e non sulla convenzione, e sottolinea che non si può sostituire l'analisi delle prove richieste dalla normativa nazionale con argomentazioni convenzionali non pertinenti.
Massime di principio
- Il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera è prova rilevante e spesso sufficiente della residenza e del fatto che la società è soggetta a imposizione nello Stato estero, ma la prova che i singoli redditi (es. interessi) siano effettivamente assoggettati a imposta può richiedere documentazione supplementare (dichiarazioni dei redditi del beneficiario, bilanci, contratti).
- Il contribuente che richiede il rimborso ai sensi dell'art. 26‑quater ha l'onere di fornire la documentazione probatoria prevista dalla norma; tuttavia il giudice di merito è tenuto a esaminare e motivare compiutamente tutte le risultanze decisive e non può limitarsi a valutazioni contraddittorie o apparenti.
- Il giudice non può invocare disposizioni o principi (es. norme convenzionali o direttive) in modo da eludere l'applicazione e l'interpretazione dei requisiti probatori previsti dalla normativa nazionale che disciplina il rimborso.
- La richiesta orizzontale di 'tutti i contratti' può essere rilevante per provare il quantum degli interessi, ma il richiamo a specifici commi normativi deve essere pertinente: ad esempio l'art. 26‑quater comma 3 lett. c) e comma 5 hanno funzioni diverse (definizione di interessi e regole sul valore normale) e non possono essere usati impropriamente per negare la prova offerta se non vi è stato un preciso tema controverso sul valore normale.
- In generale, in fattispecie complesse riguardanti rimborsi internazionali, il contribuente dovrebbe predisporre un fascicolo probatorio completo (certificati di residenza, dichiarazioni fiscali del beneficiario, bilanci, contratti di finanziamento e contabili bancarie) perché il mancato esame di documenti decisivi da parte del giudice di merito è motivo di cassazione per vizio di motivazione.
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