Cassazione Penale, Sentenza n. 34210/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del sequestro preventivo per mancata sottoscrizione digitale degli allegati trasmessi via PEC. Il difensore sosteneva che gli allegati erano copie informatiche di documenti già presenti nel fascicolo (copia di cortesia) e quindi non richiedevano la firma digitale; in subordine era stata sollevata questione di legittimità costituzionale della norma sotto i profili degli articoli 24 e 3 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale del Riesame secondo cui l'art. 24, comma 6-sexies, lett. b) del d.l. 137/2020 richiede la sottoscrizione digitale di tutte le copie informatiche per immagine allegate all'impugnazione, senza deroga per documenti già presenti nel fascicolo. Ha escluso che ciò leda il diritto di difesa o il principio di uguaglianza e ha respinto la questione di illegittimità costituzionale come manifestamente infondata. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 24, comma 6-sexies, lett. b) del d.l. 137/2020, convertito dalla legge 176/2020
La norma impone l'inammissibilità dell'impugnazione telematica quando le copie informatiche per immagine allegate non siano sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; obbligo senza deroga anche per documenti già presenti nel fascicolo, giustificato dall'esigenza di garantire la provenienza e autenticità degli allegati in sede telematica.
art. 24 Cost.
La Corte ritiene che il requisito formale della sottoscrizione digitale non configuri lesione del diritto di difesa: limiti formali sono ammissibili se necessari per disciplinare il processo e garantire l'autenticità delle produzioni documentali.
art. 3 Cost.
La disposizione non è violata dalla norma impugnata perché l'onere di sottoscrizione digitale è uniforme e applicato a tutte le parti, non creando disparità ingiustificate.
Norma processuale che consente la condanna alle spese e ad ammenda in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- In impugnazioni telematiche tutte le copie informatiche per immagine allegate devono essere sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; l'assenza della firma digitale rende inammissibile il gravame.
- La natura del documento allegato (anche se già presente nel fascicolo come copia di cortesia) non esenta dall'obbligo della sottoscrizione digitale.
- I requisiti formali imposti per la trasmissione telematica sono considerati strumenti di garanzia della provenienza e attribuibilità degli atti e, salvo palese eccesso, non sono ritenuti lesivi dei diritti costituzionali di difesa o di uguaglianza.
- Non è prevista sanatoria automatica per la mancata sottoscrizione digitale: per evitare l'inammissibilità bisogna curare preventivamente la correttezza formale dell'invio telematico.
- Prassi consigliata in situazioni analoghe: verificare sempre la firma digitale sugli allegati prima dell'invio, utilizzare strumenti di firma riconosciuti e, se si allegano atti del fascicolo, indicare chiaramente il richiamo ma comunque sottoscrivere digitalmente la copia allegata.
- Se è impossibile apporre la firma digitale per motivi tecnici, valutare tempestivamente alternative procedurali (es. deposito cartaceo dove consentito, istanza per riesame delle modalità di deposito o richiesta di differimento) prima dell'inoltro del gravame.
- Le questioni di legittimità costituzionale sulla materia formale hanno scarse possibilità di successo se la norma è motivata da ragioni di ordine pubblico procedurale e si applica in modo uniforme.
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