Cassazione Civile, Ordinanza n. 04582/2026 del 01/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione della lavoratrice dall’elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza, disposta a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo subordinato a tempo determinato che la stessa assumeva di avere svolto per gli anni dal 1998 al 2010 alle dipendenze di un datore di lavoro agricolo. La interessata agiva per ottenere l’annullamento del provvedimento di cancellazione, la reiscrizione negli elenchi agricoli e il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. In primo e in appello la domanda veniva rigettata, perché non ritenuta provata l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro. Con il ricorso per cassazione la parte privata deduceva violazione degli artt. 2697 c.c., 2729 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l’onere di provare l’inesistenza del rapporto e la legittimità del disconoscimento gravasse sull’INPS, che avrebbe dovuto produrre il verbale di accertamento ispettivo; lamentava inoltre che la Corte territoriale avesse fatto improprio ricorso a presunzioni e avesse desunto la fondatezza della cancellazione dalla sola circostanza della cancellazione stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha mera funzione di agevolazione probatoria, ma tale funzione viene meno quando l’INPS disconosce, all’esito dei controlli consentiti dall’art. 9 d.lgs. n. 375 del 1993, l’esistenza del rapporto di lavoro. In tal caso, l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto ricade sul lavoratore che chiede la reiscrizione e le prestazioni connesse. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., perché i giudici di merito non hanno invertito l’onere della prova ma si sono limitati ad applicare le regole ordinarie una volta venuta meno l’agevolazione probatoria; ha escluso anche la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., osservando che la decisione non si fondava su prove non acquisite né su presunzioni improprie, ma sulla valutazione delle prove ritualmente acquisite, in particolare della testimonianza ritenuta generica e inattendibile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata inoltre condannata a versare € 2.000 alla Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, senza condanna alle spese in favore dell’INPS per l’esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo era formalmente veicolato come denuncia di violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito istruttorio.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; nel caso concreto l’onere di provare il rapporto di lavoro gravava correttamente sulla parte che chiedeva la reiscrizione, una volta venuta meno la funzione agevolatrice dell’iscrizione negli elenchi.
Non vi è stata utilizzazione impropria di presunzioni semplici: la decisione di merito si è fondata sulla valutazione delle prove raccolte e non su una ricostruzione presuntiva del rapporto di lavoro.
Non è stata ravvisata violazione del principio dispositivo, poiché il giudice non ha utilizzato prove estranee al processo; la cancellazione dagli elenchi era un fatto pacifico e la causa è stata decisa sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite.
Attribuisce all’INPS il potere di controllo e di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, con conseguente venir meno della funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione negli elenchi.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata non accettata, con applicazione delle conseguenze previste dalla norma.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Ha escluso la condanna alle spese in favore dell’INPS in ragione dell’esenzione dal pagamento delle spese in caso di soccombenza risultante in atti.
Massime di principio
- L’iscrizione del lavoratore negli elenchi agricoli non costituisce prova piena e definitiva del rapporto di lavoro, ma solo una funzione di agevolazione probatoria che opera finché non intervenga un valido disconoscimento da parte dell’INPS.
- Quando l’INPS disconosce il rapporto di lavoro agricolo nell’esercizio del potere di controllo previsto dalla legge, il lavoratore che domanda la reiscrizione e le prestazioni previdenziali deve provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice pone l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella individuata dalle regole sulla scomposizione della fattispecie; non ricorre, invece, quando si contesti la valutazione delle prove o la sufficienza del materiale istruttorio.
- Non integra violazione dell’art. 115 c.p.c. la decisione fondata su prove ritualmente acquisite e valutate dal giudice di merito; è inammissibile in cassazione la doglianza che, sotto la veste della violazione di legge, miri a una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.
- Una volta cessata l’agevolazione probatoria connessa all’iscrizione negli elenchi, la domanda di reiscrizione e di prestazioni collegate va decisa secondo le ordinarie regole probatorie, senza necessità di impugnare in via diretta un atto amministrativo, poiché oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto sostanziale.
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