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Ordinanza

Ordinanza n. 2831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. IX, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante privato)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. IX, n. 3110/2026, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza e, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’adozione di una misura cautelare finalizzata alla sollecita fissazione dell’udienza di discussione del merito. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di merito dell’appello né le specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini e per gli effetti dell’art. 55, comma 10, c.p.a., aderendo alla specifica richiesta dell’appellante. Non è stata resa una valutazione definitiva sui motivi di merito dell’appello, né è stata disposta una sospensione sostanziale della sentenza oltre la misura organizzatoria volta alla fissazione dell’udienza di discussione. La fissazione dell’udienza è stata rinviata a separato e successivo decreto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    accoglie l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, in sede cautelare, di adottare una misura funzionale alla sollecita fissazione dell’udienza di discussione del merito, senza definire le censure sostanziali dell’appello.

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione generale sull’appello cautelare; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello amministrativo, l’istanza cautelare può essere accolta ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando la misura richiesta è funzionale alla sollecita fissazione dell’udienza di discussione del merito.
  • L’accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non implica, di per sé, una decisione sui motivi di merito dell’appello, la cui trattazione resta demandata all’udienza successiva.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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