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Ordinanza

Ordinanza n. 2277/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di decadenza da tre nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento dei provvedimenti con cui sono stati dichiarati decaduti tre nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore di cittadini stranieri. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati dal Prefetto di Palermo e dal Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri sulla procedura vigente, a partire dal 31 marzo 2024, per la presentazione in -OMISSIS- delle richieste di visto d'ingresso in Italia tramite email indirizzata alla società VFS Global, nonché sull'effettivo recapito, presso l'indirizzo dedicato, delle richieste di visto presentate il 1, il 3 e il 17 aprile 2024 per i tre interessati.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando l'acquisizione di chiarimenti documentati dal Prefetto di Palermo e dal Ministero degli Affari Esteri sui quesiti indicati in motivazione. Ha avvertito le parti che, ai sensi dell'art. 64, ultimo comma, c.p.a., dal mancato assolvimento dell'incombente potranno essere tratti argomenti di prova. La discussione è stata rinviata all'udienza pubblica del 17 novembre 2026; la Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza anche alle autorità destinatarie dell'incombente.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64 c.p.a.

    Il TAR ha avvertito che dal mancato assolvimento dell'incombente istruttorio potranno essere tratti argomenti di prova.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nell'ambito delle disposizioni applicate nel giudizio, senza ulteriore specificazione nella motivazione.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il collegio rileva la necessità di chiarire circostanze fattuali rilevanti per la definizione della controversia, può disporre specifici incombenti istruttori nei confronti delle amministrazioni competenti e rinviare la discussione.
  • L'ordinanza istruttoria deve individuare in modo puntuale i fatti oggetto di chiarimento e il termine per l'adempimento, consentendo alle amministrazioni di produrre documentazione utile alla decisione.
  • Il giudice amministrativo può avvertire le parti che il mancato assolvimento dell'incombente istruttorio potrà assumere rilievo probatorio ai sensi dell'art. 64, ultimo comma, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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