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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20637/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la pronuncia di rinvio della Corte di appello che confermava il diniego della sospensione condizionale della pena. Denunciava vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte si era limitata a sommare la pena attuale (1 anno e 8 mesi) con una precedente pena di 1 anno (sentenza del 3/7/1981), rilevando il superamento del limite ostativo di due anni. Inoltre lamentava che la Corte non si era pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'imputato, in relazione agli artt. 174 e 674 c.p.p., nella parte in cui non consentirebbero al condannato, in fase esecutiva, di rinunciare all'applicazione dell'indulto o di chiederne la revoca per ottenere la sospensione condizionale e l'eventuale estinzione del reato ex art. 167 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello si sia attenuta all'oggetto del giudizio di rinvio (verifica dei presupposti per la sospensione condizionale) e che la dedotta questione di legittimità costituzionale attenga a un diverso giudizio (incidente di esecuzione) relativo alla rinunciabilità dell'indulto, sul quale la Corte di appello non era tenuta a pronunciarsi. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rifusione delle spese di lite a favore della parte civile; le spese di costituzione di parte civile sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 174 cod. proc. pen.

    La questione di rinunciabilità dell'indulto, connessa all'esecuzione della condanna, è rilevante in sede di incidente di esecuzione e non nel giudizio di rinvio avente ad oggetto esclusivamente la verifica dei presupposti per la sospensione condizionale.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    La disciplina dell'esecuzione e delle impugnazioni esecutive è riferita a procedimenti autonomi; la Corte ha ritenuto che eventuali profili di illegittimità costituzionale relativi a questi articoli debbano essere trattati nell'ambito dell'incidente di esecuzione e non nel presente giudizio di rinvio.

  • art. 167 cod. proc. pen.

    L'eventuale concessione della sospensione condizionale, ove integrati i presupposti, può determinare l'estinzione del reato; il ricorrente aveva dedotto che l'impossibilità di optare per la sospensione in un precedente procedimento avrebbe impedito tale estinzione, rilevazione però estranea al giudizio di rinvio qui esaminato.

  • Giurisprudenza (Sez.2, n.2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519)

    Principio secondo cui, se dall'eventuale accoglimento del gravame dell'imputato non può derivare pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni, non ha diritto alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Se il giudizio di rinvio ha un oggetto limitato (es. verifica dei presupposti per la sospensione condizionale), la Corte di merito deve attenersi a tale oggetto e non è tenuta a pronunciarsi su questioni relative a procedimenti esecutivi separati (es. incidente di esecuzione sull'indulto).
  • Le questioni di legittimità costituzionale connesse alla rinunciabilità dell'indulto o alla revoca dell'indulto sono tipicamente rilevanti in sede di esecuzione (incidente di esecuzione) e devono essere dedotte nell'apposito procedimento esecutivo, non in un giudizio avente diversa finalità.
  • Per calcolare il limite ostativo alla sospensione condizionale (due anni), si sommano le pene irrogate in precedenti condanne definitive rilevanti; il superamento del limite costituisce motivazione valida per il diniego del beneficio.
  • La partecipazione della parte civile in fasi del giudizio che riguardano esclusivamente profili penalistici può essere meramente facoltativa; se dall'accoglimento del ricorso dell'imputato non deriverebbe pregiudizio per la parte civile, essa non ha titolo alla rifusione delle spese processuali.
  • Ricorsi che tentano di introdurre profili estranei all'oggetto del giudizio di rinvio rischiano l'inammissibilità e conseguenti condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.

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