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Ordinanza

Ordinanza n. 472/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento in data 3 marzo 2026 f205 0127004 mediante il quale il Comune di Milano ha richiesto il pagamento della somma pari a Euro 351 311 91 relativa al totale contributo di costruzione più monetizzazioni in aggiunta a quanto già versato relativamente al permesso di costruire n 37 2023 prog1142 2002, nonché di ogni atto presupposto connesso e o conseguente tra cui il rapporto della componente Unita Oneri di Urbanizzazione del 10 febbraio 2026 ancorché allo stato non cognito ii la deliberazione GC n 199 del 23 febbraio 2024 avente a oggetto Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico edilizia doc n 2 provvedimento impugnato iii la Disposizione di servizio della Direzione Rigenerazione Urbana n 4 del 20 marzo 2024 avente a oggetto Attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n 199 del 23 02 2024 Punto 2 del dispositivo provvedimento impugnato iv la disposizione di servizio n 9 2024 della Direzione Rigenerazione Urbana in data 12 novembre 2024 provvedimento impugnato v la determinazione dirigenziale n 10623 del 13 novembre 2024 dell'Area Pianificazione Attuativa 2 recante i criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi del PGT nell'ipotesi di mero cambio d uso senza incremento di superficie lorda provvedimento impugnato vi la deliberazione GC n 1512 del 6 dicembre 2024 recante Approvazione dei criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi nei casi previsti dalla normativa vigente doc n 6 provvedimento impugnato vii la determinazione dirigenziale n 2808 del 10 aprile 2025 Direzione Rigenerazione Urbana provvedimento impugnato nonché per l'accertamento della non debenza del conguaglio delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali richiesto dal Comune con gli atti qui impugnati con condanna del Comune alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dalla ricorrente in esecuzione dell'impugnato provvedimento in data 3 marzo 2026 f205 0127004 e comunque di quanto dovuto a titolo di monetizzazione delle dotazioni territoriali e del contributo di costruzione con condanna del Comune alla restituzione della maggior somma corrisposta sine titulo per contributo di costruzione e monetizzazione delle dotazioni territoriali in forza dei titoli abilitativi edilizi già rilasciati.

Giustizia amministrativa202601154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta comunale di pagamento di € 351.311,91 a titolo di conguaglio del contributo di costruzione e delle monetizzazioni relative a un permesso di costruire, insieme agli atti presupposti recanti criteri e indirizzi per la determinazione delle monetizzazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 3 marzo 2026 con cui le è stato richiesto il pagamento di € 351.311,91, quale totale del contributo di costruzione e delle monetizzazioni, in aggiunta a quanto già versato in relazione al permesso di costruire n. 37/2023. Sono stati impugnati anche il rapporto della componente Unità Oneri di Urbanizzazione, deliberazioni della Giunta comunale, disposizioni di servizio della Direzione Rigenerazione Urbana e determinazioni dirigenziali concernenti gli indirizzi amministrativi e i criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, anche nell’ipotesi di mero cambio d’uso senza incremento della superficie lorda. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento della non debenza del conguaglio e la restituzione delle somme eventualmente corrisposte, nonché della maggior somma eventualmente versata senza titolo per contributo di costruzione e monetizzazione delle dotazioni territoriali. L’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che il ricorso solleva questioni meritevoli di approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le questioni sollevate richiedano un approfondimento nel giudizio di merito. Ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’efficacia del provvedimento comunale impugnato. La sospensione è stata subordinata alla prestazione, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, di una cauzione di importo pari alle somme complessivamente richieste, cioè € 351.311,91, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta. La mancata prestazione della garanzia entro il termine comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare. Il bilanciamento degli interessi contrapposti è stato svolto tenendo conto, in particolare, dell’ammontare degli oneri di monetizzazione richiesti. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto necessaria una misura provvisoria in ragione della necessità di approfondire le questioni nel merito e del bilanciamento degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare e il bilanciamento degli interessi evidenzi l’esigenza di evitare l’immediata produzione degli effetti dell’atto.
  • La sospensione cautelare può essere subordinata, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., alla prestazione di una cauzione idonea a salvaguardare l’interesse dell’amministrazione e di eventuali terzi, anche per un importo corrispondente alle somme richieste con il provvedimento impugnato.
  • Quando la misura cautelare è subordinata alla cauzione, il mancato rilascio della garanzia entro il termine fissato dal giudice determina automaticamente la perdita di efficacia della sospensione.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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