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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30725/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani relativo agli anni 2008-2010. Il comune aveva agito per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dall'inesatto adempimento della società affidataria. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente; in appello il comune aveva ottenuto una più ampia condanna del fallimento della società, con liquidazione di ulteriori importi a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte d'appello condannato il fallimento nonostante le conclusioni dell'appello fossero state formulate contro la società e non contro la curatela; 2) violazione degli artt. 24, 52 e 93 l.fall. per avere la corte d'appello pronunciato una condanna su un credito che, a seguito del fallimento, avrebbe dovuto essere fatto valere soltanto mediante insinuazione al passivo, mentre il comune aveva visto respinta la propria domanda di ammissione e non aveva opposto il decreto di esecutività dello stato passivo; 3) violazione delle norme sulla notificazione e sui termini di impugnazione per avere ritenuto tempestivo l'appello del comune; 4-6) censure sul merito del credito, sulla sua quantificazione, sugli interessi e sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbiti gli altri.

La decisione

La Corte ha affermato che, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, l'accertamento giudiziale del credito verso la massa deve avvenire, salvo eccezioni di legge, esclusivamente nelle forme dell'accertamento del passivo. Poiché il credito risarcitorio del comune era stato azionato in sede ordinaria contro la società poi fallita e, dopo il fallimento, la relativa pretesa era divenuta improcedibile; poiché inoltre la domanda di ammissione al passivo del comune era stata rigettata senza opposizione e quindi il credito non era stato ammesso al concorso; la corte d'appello non poteva riformare la decisione di primo grado e condannare il fallimento al pagamento delle somme richieste. La sentenza impugnata è stata dunque cassata senza rinvio, perché il giudizio non poteva proseguire. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state poste a carico del comune.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti delle conclusioni formulate in appello

  • art. 24 l.fall.

    è evocato nel motivo relativo alla necessità di far valere il credito nel procedimento concorsuale

  • art. 52 l.fall.

    stabilisce l'esclusività, salvo eccezioni di legge, del giudizio di verifica dello stato passivo per l'accertamento dei crediti opponibili alla massa fallimentare

  • art. 93 l.fall.

    indica le forme della domanda di insinuazione al passivo che il creditore deve utilizzare per partecipare al concorso

  • art. 43 l.fall.

    è richiamato in relazione all'interruzione del giudizio pendente e alla sua prosecuzione nei confronti del curatore

  • art. 96, comma 2, n. 3, l.fall.

    costituisce un'eccezione alla regola dell'esclusività della verifica del passivo quando il credito sia già stato accertato con sentenza non ancora passata in giudicato al momento del fallimento, consentendo l'ammissione con riserva

  • art. 113-bis l.fall.

    disciplina gli effetti della riserva e lo scioglimento della stessa in caso di esito del giudizio d'impugnazione

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    viene richiamato per la conversione del vizio processuale in motivo di gravame e per i limiti al rilievo officioso nei gradi successivi

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo relativo alla tempestività dell'appello

  • art. 330, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo relativo alla notificazione dell'impugnazione

  • art. 170, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo relativo alle modalità di notificazione degli atti di impugnazione

Massime di principio

  • Dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, il creditore che intenda far valere un credito verso la massa deve, di regola, insinuarlo al passivo nelle forme previste dagli artt. 93 ss. l.fall.; l'azione ordinaria di cognizione diventa improcedibile se il fallimento interviene nel corso del giudizio, oppure inammissibile se proposta direttamente contro il curatore in sede ordinaria.
  • L'accertamento giudiziale del credito nei confronti del fallimento è devoluto, salvo eccezioni espressamente previste, al procedimento di verifica dello stato passivo; il giudice ordinario non può pronunciarsi con effetti opponibili alla massa su una domanda di condanna non veicolata attraverso tale rito.
  • La pendenza di un giudizio di impugnazione su una sentenza anteriore al fallimento non esonera il creditore dall'onere di insinuarsi al passivo con riserva: la domanda di ammissione resta atto proprio del creditore e la tutela concorsuale non si sposta automaticamente sul curatore.
  • Il rigetto della domanda di ammissione al passivo, se non opposto, preclude che il medesimo credito sia riconosciuto in sede ordinaria contro la procedura fallimentare, poiché il credito non è stato ammesso al concorso.
  • Il rilievo dell'improcedibilità o inammissibilità dell'azione ordinaria di accertamento del credito verso il fallimento può essere fatto anche d'ufficio in ogni stato e grado, salvo il limite del giudicato interno quando la questione sia stata già decisa e non sia stata impugnata nei modi dovuti.
  • L'eccezione prevista dall'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. opera solo se il credito sia già stato accertato con sentenza non ancora passata in giudicato e il creditore abbia comunque ottenuto l'ammissione al passivo con riserva dell'esito del giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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