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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08937/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale con cui le venivano richiesti contributi previdenziali relativi al periodo 1997-2002, oltre interessi di mora per la regolarizzazione della posizione assicurativa di un lavoratore e sanzioni civili, per un importo complessivo di euro 50.524,35. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato l'opposizione, rilevando che l'impugnazione originaria aveva investito soltanto le sanzioni e non l'obbligazione contributiva principale, già ricondotta a una conciliazione monocratica in cui il datore di lavoro si era impegnato a regolarizzare la posizione contributiva; aveva inoltre ritenuto che la contribuzione non fosse prescritta, facendo decorrere il termine prescrizionale dalla conciliazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell'art. 3, comma 9, L. 335/1991 e dell'art. 11, comma 4, L. 124/2010, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato la prescrizione della contribuzione, deducibile anche d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi centrale della sentenza impugnata, fondata sulla circostanza che l'opposizione originaria aveva riguardato solo le sanzioni e non anche il debito contributivo, la cui debenza non era stata contestata, con conseguente giudicato interno sul punto. Poiché le sanzioni hanno natura ancillare rispetto ai contributi e il ricorso censurava soltanto la prescrizione dei contributi senza investire specificamente la debenza delle sanzioni o il relativo termine prescrizionale, la doglianza è risultata inidonea a scalfire la decisione. La società è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 9, L. 335/1991

    Richiamato quale norma sulla prescrizione dei contributi previdenziali; la Corte osserva che la censura non incide sulla ratio della decisione, che non era incentrata sulla sola prescrizione della contribuzione ma sul fatto che essa non era stata contestata nell'opposizione originaria.

  • art. 11, comma 4, L. 124/2010

    Richiamato dalla ricorrente come ulteriore parametro normativo sulla decorrenza o rilevanza della prescrizione, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata.
  • Se l'originaria opposizione ha investito solo un capo della pretesa, il mancato attacco di quel capo in cassazione comporta giudicato interno sul punto non contestato.
  • Le sanzioni civili previdenziali hanno natura accessoria rispetto all'obbligazione contributiva: la contestazione della sola prescrizione dei contributi, senza incidere sulla debenza del tributo previdenziale o sulla specifica disciplina delle sanzioni, non è sufficiente a travolgere la decisione.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; doglianze astrattamente fondate ma non riferite al decisum sono inidonee e conducono all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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