Sentenza del 22/07/2016 n. 15167 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato la cartella di pagamento. Il contribuente aveva invocato, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., una sentenza favorevole ottenuta da altri coobbligati solidali, cioè gli acquirenti, sostenendo che tale decisione avesse ridotto il maggior valore accertato e fosse opponibile anche a lui, benché non avesse impugnato tempestivamente l'accertamento. L'Agenzia ha contestato che la sentenza favorevole fosse divenuta definitiva, poiché risultava ancora pendente il ricorso per cassazione, e ha denunciato violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., oltre a un vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché accerti nel merito la legittimità dell'opposizione alla cartella e provveda anche sulle spese. La Cassazione ha precisato che il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere opposto dagli altri coobbligati inerti, ma solo se il giudicato è effettivamente formato e provato. Nel caso concreto tale definitività non risultava dimostrata; pertanto, non era applicabile l'art. 1306, comma 2, c.c.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 2, codice civile
La prevalenza dell'unitarietà dell'obbligazione solidale ... consente l'estensione del giudicato favorevole al coobbligato rimasto inerte.
In materia di obbligazioni solidali, il coobbligato che non ha impugnato l'accertamento può invocare, contro l'Amministrazione, una decisione definitiva favorevole ottenuta da un altro coobbligato, salvo che abbia già pagato quanto dovuto o che siano intervenute preclusioni processuali.
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
L'efficacia vincolante della sentenza presuppone che essa sia passata in giudicato; una decisione ancora impugnabile o soggetta a ricorso pendente non può essere utilizzata come giudicato definitivo.
Art. 324 codice di procedura civile
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione.
La definitività della sentenza deve essere verificata e provata; la pendenza del ricorso per cassazione esclude, di regola, il passaggio in giudicato.
Massime di principio
- In presenza di un'obbligazione tributaria solidale, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere fatto valere anche dagli altri coobbligati rimasti inerti, ma soltanto dopo che sia diventato definitivo.
- Chi invoca il giudicato favorevole deve dimostrarne l'esistenza, il contenuto e il passaggio in giudicato; il semplice richiamo a una sentenza non definitiva non è sufficiente.
- La pendenza di un ricorso per cassazione contro la sentenza favorevole impedisce, fino alla definizione del giudizio, di utilizzare quella decisione come giudicato opponibile all'Amministrazione.
- L'art. 1306, comma 2, c.c. non elimina le preclusioni processuali o gli effetti di un giudicato diretto sfavorevole già formatosi nei confronti del coobbligato.
- Quando il giudice di merito annulla una cartella basandosi su un giudicato non provato o non definitivo, la decisione può essere cassata per errore di giudizio e difetto di motivazione, con rinvio per l'esame del merito.
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