Cassazione Penale, Ordinanza n. 20475/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per atti persecutori. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, per conseguenza, l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che la censura, nella sostanza, mira a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità e che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti è congrua e priva di evidenti illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche e alla pena, osservando che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il titolo del reato per il quale la condanna di merito era stata confermata; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, ma presuppone la responsabilità già accertata.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica, purché il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Il motivo che in cassazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, specie sulla misura della pena e sul diniego delle attenuanti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulla concessione delle attenuanti generiche o sul trattamento sanzionatorio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo necessario prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- La motivazione è immune da censure in cassazione quando non presenti evidenti illogicità, poiché il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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