Cassazione Penale, Sentenza n. 16179/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso in cassazione articolando due motivi: (1) il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato; (2) il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove e nel confermare la responsabilità penale per percosse, e l'appello originario sarebbe stato specifico nel dimostrare che la vittima (Alfredo Nalli) avrebbe aggredito il ricorrente e che quest'ultimo avrebbe subito lesioni non valutate dal Giudice di pace.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato per difetto di specificità dell'appello: l'appellante non aveva contestato in modo ragionato e puntuale le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, limitandosi ad affermazioni generiche sulla valutazione delle prove. Avendo il motivo principale di impugnazione (mancata specificità) portato all'inammissibilità dell'appello, anche il rilievo sulla prescrizione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce l'instaurarsi del rapporto processuale necessario per far valere la prescrizione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Invocata dal ricorrente per chiedere il riconoscimento della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, essendo l'impugnazione inammissibile, non si configura il rapporto processuale necessario per consentire il rilievo della prescrizione in sede di cassazione
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (massima citata, Galtelli)
Richiamata quale principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta criticamente le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla chiarezza della motivazione del provvedimento impugnato
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00
Massime di principio
- Un appello (e conseguentemente il ricorso in cassazione) deve contenere motivi specifici e una critica argomentata alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; affermazioni generiche sulla errata valutazione delle prove sono spesso inammissibili
- Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per difetto di specificità, eventuali questioni incidentali che implicano l'instaurazione del rapporto processuale (es. maturazione della prescrizione) non possono essere rilevate e risultano precluse
- Chi impugna deve esplicitare perché la motivazione della sentenza di primo grado è illogica, contraddittoria o insufficiente: indicare fatti e punti decisionali contestati e argomentare il collegamento tra gli errori denunciati e l'esito della decisione
- La Corte può condannare il ricorrente alle spese e a somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso è inammissibile; pertanto, il difensore dovrebbe valutare il rischio di sanzioni economiche prima di proporre impugnazioni manifestamente generiche
- Quando si invoca la prescrizione in sede di impugnazione, è opportuno sollevarla tempestivamente e in modo procedimentalmente adeguato: non può ottenere rilievo se la stessa impugnazione è dichiarata inammissibile
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