Cassazione Civile, Ordinanza n. 26955/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da un procedimento amministrativo in materia di pubblico impiego iniziato nel 1999 e definito con decreto di perenzione del TAR Lazio depositato il 21 marzo 2014. I soggetti interessati avevano chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata del giudizio presupposto. La Corte d'Appello di Perugia, in sede di rinvio, aveva riconosciuto un'ulteriore protrazione della durata sino alla data del decreto di perenzione e aveva liquidato un indennizzo, ma aveva anche compensato le spese di tutti i gradi ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la novità della questione e per la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, D.L. 112/2008. I ricorrenti hanno censurato tale statuizione sotto due profili: primo, perché la compensazione delle spese sarebbe stata illegittima, dato che già nel primo giudizio di merito risultava che erano state presentate tre istanze di prelievo e quindi la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale non poteva costituire ragione idonea a compensare le spese; inoltre, essendo il primo grado finito con condanna integrale alle spese a carico dell'Amministrazione e non essendo stata impugnata tale statuizione, il giudice del rinvio non avrebbe potuto riformare quel capo in peius per la parte vittoriosa. Secondo, hanno denunciato la mancata applicazione dell'aumento del 30% previsto dal D.M. 55/2014 per ciascuna parte oltre la prima, lamentando carenza di motivazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato il decreto della Corte d'Appello limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione. In particolare ha affermato che, in assenza di specifica impugnazione del capo sulle spese del primo grado, il giudice dell'impugnazione non può modificare la condanna alle spese della fase precedente in presenza di un accoglimento solo parziale del gravame; opera infatti l'effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c., che impedisce di incidere su quel capo coperto da giudicato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione adottata dalla Corte territoriale sulla liquidazione parametrata ai valori minimi in ragione della semplicità della causa e della speditezza del rito camerale, escludendo la necessità di una specifica motivazione sull'aumento percentuale per le ulteriori parti. Il dispositivo finale ha quindi rideterminato le spese e disposto la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
testo vigente ratione temporis
la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni; la loro individuazione è sindacabile e non può incidere su un capo già coperto da giudicato se non impugnato
l'effetto espansivo interno dell'impugnazione non comporta la caducazione automatica del capo sulle spese del primo grado se non specificamente devoluto
consente alla Corte di cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di cassare e decidere nel merito
art. 4, punto 1, D.M. n. 55/2014
la corte territoriale può liquidare le spese tenendo conto dei valori minimi e della semplicità della causa; non è necessario un autonomo approfondimento se la motivazione rende comprensibile il criterio seguito
art. 54, comma 2, D.L. n. 112/2008
dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, la presentazione dell'istanza di prelievo non è più condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, potendo al più rilevare nella quantificazione dell'indennizzo
sentenza Corte costituzionale n. 34/2019
ha eliminato la subordinazione della proponibilità della domanda di equa riparazione al deposito dell'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, il giudice può procedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese solo quando riforma, in tutto o in parte, la decisione impugnata; se invece conferma la decisione nel merito e il capo sulle spese del precedente grado non è specificamente impugnato, quel capo resta coperto da giudicato e non può essere modificato.
- L'effetto espansivo interno dell'impugnazione non consente, di per sé, di travolgere la statuizione sulle spese della fase precedente se tale statuizione non è stata devoluta al giudice dell'impugnazione.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale che elimina una condizione di proponibilità della domanda non giustifica automaticamente la compensazione delle spese quando nel giudizio presupposto risultino già atti idonei a dimostrare l'interesse alla decisione.
- In tema di liquidazione delle spese, la motivazione che richiami i valori minimi del parametro forense e la semplicità della causa può essere sufficiente a sorreggere la scelta del giudice, senza necessità di una puntuale analitica giustificazione sull'aumento percentuale per le ulteriori parti quando il criterio complessivo sia comprensibile dal decreto.
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