Cassazione Penale, Ordinanza n. 17715/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza di merito che lo aveva ritenuto responsabile per avere sottratto un veicolo sottoposto prima a sequestro amministrativo e poi a confisca, essendo egli custode del mezzo. La difesa ha censurato: 1) il diniego del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, ritenendo che l'istanza non fosse stata adeguatamente considerata; 2) la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, negando che la condotta integrasse la sottrazione del bene alla procedura ablativa; 3) l'accertamento dell'elemento soggettivo, sostenendo che la motivazione sul dolo fosse carente o illogica. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, evidenziando che la richiesta di rinvio non era stata prontamente comunicata nonostante una situazione processuale nota da tempo, che la sottrazione del veicolo da parte del custode lo aveva fatto uscire dalla sfera giuridica della procedura ablatoria per entrare in una sfera privatistica, incidendo negativamente sulla regolarità della procedura, e che la motivazione sul dolo era presente, lineare, coerente e non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sul diniego del rinvio per legittimo impedimento, perché l'impedimento non era stato comunicato tempestivamente in relazione a una situazione nota; ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della condotta come sottrazione del veicolo alla procedura di sequestro/confisca, richiamando l'orientamento secondo cui il bene, sottratto dal custode, esce dalla sfera giuridica della procedura ablatoria e passa in una sfera privatistica con pregiudizio della regolarità della procedura; infine, ha escluso che vi fosse un vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, giudicando la motivazione dei giudici di merito esistente, logica ed esaustiva. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato per le conseguenze economiche e processuali dell'inammissibilità del ricorso.
sequestro amministrativo
Indicato come misura cui era sottoposto il veicolo prima della confisca, rilevante per qualificare la sottrazione del bene alla procedura ablativa.
confisca
Il veicolo era poi destinato alla confisca; la sottrazione ha inciso sulla regolarità della procedura ablatoria.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che deduce un legittimo impedimento non tempestivamente comunicato quando la situazione processuale impeditiva era nota da tempo e non è stato rispettato il dovere di pronta informazione del giudice.
- Integra la sottrazione rilevante ai fini della procedura ablativa la condotta del custode che allontani il bene sequestrato o confiscabile, perché il bene viene così sottratto alla sfera giuridica della procedura e inserito in una sfera privatistica, con pregiudizio della regolarità della misura.
- In sede di legittimità non è censurabile la motivazione di merito sull'elemento soggettivo quando essa sia effettivamente presente, logicamente coerente ed esaustiva nella disamina degli elementi processuali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17670/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17672/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17674/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17678/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17681/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17686/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →