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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29811/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di scomputo della custodia cautelare sofferta "sine titulo" per giorni 364, sostenendo che tale custodia, subita in altro procedimento nel quale il ricorrente era stato poi assolto, poteva essere computata nella determinazione della pena residua perché le condotte per le quali si chiedeva l'esecuzione risalivano a epoca anteriore alla sentenza di assoluzione. Si prospettava una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 657 cod. proc. pen. e si sollevava altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, per presunto contrasto con l'art. 24, comma 4, Cost., con l'art. 5, comma 5, CEDU e altre norme internazionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i vizi di motivazione non siano deducibili con il ricorso per cassazione quando l'impugnazione concerne questioni di diritto e che non sussista violazione di legge: l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non consente il computo della custodia cautelare sofferta per altro reato se tale custodia è precedente alla commissione del reato oggetto di esecuzione. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte ha richiamato la precedente pronuncia della Corte Costituzionale n. 198/2014 che ha ritenuto costituzionalmente compatibile la norma. La censura rispetto all'art. 5 CEDU è stata ritenuta inammissibile per mancata allegazione di un'illegittimità della detenzione ai sensi dell'art. 5. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen., comma 4

    La norma non consente il computo della custodia cautelare sofferta per altro reato quando tale custodia è anteriore alla commissione del reato per il quale si determina la pena; non ammette eccezioni interpretative come quella proposta dal ricorrente.

  • art. 657 cod. proc. pen., comma 2

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che non faccia riferimento alla custodia cautelare; la Corte non ha ritenuto questa argomentazione decisiva rispetto al divieto espresso dal comma 4.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    I profili di mera motivazione non possono essere dedotti con il ricorso per cassazione con riferimento a questioni di diritto; per contestare la motivazione occorre dedurre specifiche violazioni di legge.

  • art. 24, comma 4, Cost.

    La norma costituzionale impone al legislatore di prevedere misure per la riparazione degli errori giudiziari, ma non obbliga il legislatore ad adottare una specifica forma di riparazione (quali l'automatico computo della custodia cautelare); pertanto il richiamo costituzionale non invalida l'art. 657, comma 4.

  • art. 5, comma 5, CEDU

    Prevede il diritto a un indennizzo per la detenzione in violazione dell'art. 5; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha allegato che la custodia fosse illegittima ai sensi dell'art. 5, per cui la richiamata norma convenzionale non è applicabile al caso concreto.

  • art. 3 del VII Protocollo addizionale alla CEDU

    Riguarda ipotesi di condanna penale definitivamente pronunciata e successivamente annullata; la Corte ha ritenuto la norma non pertinente alla fattispecie prospettata dal ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 198 del 2014

    La Corte Costituzionale ha già valutato positivamente la legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4; pertanto la censura costituzionale riproposta è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • artt. 9 e 14 del Patto internazionale

    Richiamati dal ricorrente tra le norme internazionali, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la loro evocazione in assenza di specifiche allegazioni dimostrative dell'illegittimità della detenzione ai sensi delle norme citate.

Massime di principio

  • La custodia cautelare sofferta in altro procedimento non può essere computata nella pena da eseguire se è anteriore alla commissione del reato oggetto dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
  • Le contestazioni sulla motivazione del giudice dell'esecuzione devono essere tradotte in specifiche doglianze di violazione di legge per essere ammissibili in Cassazione; i vizi di motivazione solo come tali non sono tipicamente sindacabili tramite ricorso per cassazione in materia di diritto.
  • Le questioni di legittimità costituzionale già esaminate e risolte dalla Corte Costituzionale (es. sentenza n. 198/2014) sono difficilmente riapribili salvo nuovi profili non già valutati.
  • Per invocare l'art. 5 CEDU e ottenere indennizzi o computi occorre allegare e dimostrare l'illegittimità della detenzione secondo i parametri dell'art. 5; mere evocazioni generiche del diritto convenzionale non sono sufficienti.
  • Ricorsi ritenuti manifestamente infondati o carenti possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende); valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni ritenute deboli.

Testo integrale

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