Cassazione Penale, Sentenza n. 16553/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Alessandro Tornotti ha chiesto la rimessione del procedimento ad altra autorità giudiziaria sostenendo che la presenza di alcuni testimoni e del CTU nel territorio lombardo (alcuni appartenenti a uffici giudiziari del distretto di Milano e un testimone in servizio presso la Procura di Milano), il rilievo mediatico della vicenda e la sottoposizione dell'indagato a misura cautelare per fatto diverso costituiscono fattori oggettivi idonei a turbare la serenità del giudicante e la libera determinazione dei testi, determinando un condizionamento del collegio e giustificando il trasferimento del processo dalla sede naturale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione. Ha ritenuto che la rimessione sia un rimedio eccezionale che richiede una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale, di consistenza tale da compromettere l'imparzialità dell'ufficio giudiziario o la libertà di determinazione dei partecipanti al processo. La circostanza che alcuni testi svolgano funzioni presso uffici giudiziari del distretto, il rilievo mediatico e la sottoposizione dell'indagato a misura cautelare non sono, di per sé, elementi sufficienti: si tratta di affermazioni generiche prive di concreti elementi oggettivi che indichino un effettivo condizionamento dell'ufficio giudicante. La Corte ha inoltre precisato che questioni relative a singoli magistrati vanno affrontate con gli strumenti ordinari (astensione, ricusazione) e non giustificano la rimessione. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la condanna del richiedente alle spese processuali ma ha disposto, ex lege, il pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, come indicato in dispositivo.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 47
Disciplina la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione e il rimedio della rimessione del procedimento; interpretato come previsione di un rimedio eccezionale soggetto a rigorosi presupposti di "grave situazione locale".
Codice di procedura penale, art. 48, comma sesto
art. 48, comma sesto, cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di rigetto della richiesta di rimessione, non debbano essere automaticamente liquidate le spese a carico del richiedente; la Corte conferma che la condanna alle spese non è dovuta quando la rimessione è rigettata/inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 616
art. 616, comma ?, cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sul principio generale circa la condanna alle spese nei giudizi davanti alla Corte di legittimità; la Corte osserva che l'istituto della rimessione non è un rimedio impugnatorio e pertanto non si applica meccanicamente tale principio per imporre le spese.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 111
Rammentato come presidio costituzionale della garanzia del giusto processo; la rimessione tutela la funzione giurisdizionale quando vi sia un pericolo concreto di condizionamento.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 168 del 5 aprile 2006
Usata per chiarire che per "grave situazione locale" si intende un fenomeno esterno alla dialettica processuale con abnormità e consistenza tali da costituire pericolo concreto per l'imparzialità dell'ufficio giudiziario.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U n. 13687/2003 e altre)
Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013; ecc.
Numerose pronunce sono richiamate per ribadire il carattere eccezionale della rimessione: è necessario un fatto eccezionale e oggettivo che impatti sull'ordine processuale nel suo complesso; mere congetture, timori soggettivi, campagne di stampa o vicende che riguardano singoli magistrati non giustificano la rimessione.
Massime di principio
- La richiesta di rimessione del procedimento è un rimedio eccezionale: va concessa solo se esiste una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale, con evidenza oggettiva di rischio per l'imparzialità dell'ufficio giudiziario o per la libertà di determinazione dei partecipanti.
- Circostanze isolate riguardanti singoli magistrati o testimoni (anche se appartenenti agli uffici giudiziari del distretto) non giustificano la rimessione: tali situazioni devono essere affrontate mediante astensione o ricusazione quando pertinenti.
- Il rilievo mediatico e le campagne di stampa, da sole, non costituiscono normalmente motivo sufficiente per trasferire il processo; occorrono elementi concreti che dimostrino un effettivo condizionamento dell'ufficio giudicante.
- La domanda di rimessione non deve basarsi su mere congetture o timori soggettivi: serve una prova o una situazione oggettiva e anomala che metta in pericolo la funzione giurisdizionale nella sede.
- In caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione la Corte, di regola, non condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali, ma può disporre ex lege il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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