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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32767/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la convalida dell'ordinanza questorile che gli imponeva il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione presso uffici di polizia, deducendo la nullità per violazione dell'art. 6, comma 3, L. 13 dicembre 1989, n. 401: il G.I.P. avrebbe convalidato il provvedimento prima del decorso delle 48 ore dalla notifica, ledendo così il diritto di difesa del destinatario. Inoltre si censurava la mancata valutazione della memoria difensiva inviata via PEC (26/3/2022, 10:38). I fatti rilevanti sono: notificazione del provvedimento del Questore il 24/3/2022 alle 16:30; deposito dell'ordinanza del G.I.P. il 25/3/2022 alle 14:30, quindi prima del decorso delle 48 ore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha affermato che la convalida del G.I.P. non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notifica al destinatario, termine funzionale all'effettività del contraddittorio cartolare e all'esercizio del diritto di difesa. Avendo il G.I.P. emesso l'ordinanza senza rispettare il termine dilatorio di 48 ore e non avendo valutato la memoria difensiva, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 14/3/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione; ha inoltre disposto la comunicazione del dispositivo al Questore di Ancona.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento"

    La Corte interpreta la norma come attribuente al destinatario del provvedimento una facoltà/protezione processuale che richiede un termine dilatorio di 48 ore decorrenti dalla notifica, durante il quale il G.I.P. non può emettere la convalida per assicurare l'effettività del contraddittorio cartolare.

  • Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore costituisce nullità di ordine generale ai sensi di questa disposizione; la Corte ha ritenuto che la violazione di tale termine importi la nullità dell'atto di convalida.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di un provvedimento questorile soggetto a "convalida" non può essere adottata prima del decorso di 48 ore dalla notifica all'interessato: il termine è dilatorio e mira a garantire il contraddittorio cartolare.
  • La violazione del termine di 48 ore configura una nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p.), con conseguente annullamento dell'atto di convalida e possibili effetti di inefficacia sul provvedimento amministrativo impugnato, almeno nelle parti direttamente lesive come l'obbligo di presentazione.
  • La tempestiva produzione di memorie o deduzioni (anche via PEC) entro il termine di 48 ore è fondamentale: l'omessa valutazione da parte del giudice di tali deduzioni rafforza la posizione del ricorrente e può determinare l'annullamento senza rinvio.
  • In casi analoghi è importante documentare esattamente le date e gli orari di notifica e degli atti (relate, timestamp PEC, depositi in cancelleria) perché sono elementi decisivi per dimostrare la violazione del termine dilatorio.
  • La Corte può limitare l'efficacia dell'annullamento alle sole misure direttamente affette da vizio (qui: obbligo di presentazione), valutando gli effetti pratici e la proporzionalità del rimedio rispetto al vizio accertato.

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